Art. 6.
     Finanziamento dei livelli di assistenza e delle prestazioni
    1.   Al   finanziamento  dell'organizzazione  e  delle  attivita'
necessarie  a  garantire  i  livelli  essenziali  ed  appropriati  di
assistenza  e  la  produzione ed erogazione delle prestazioni in essi
ricomprese  provvede  la  giunta regionale nel limite delle quote del
fondo  sanitario  regionale da trasferire all'azienda U.S.L., nonche'
dei  fondi  regionali  da  trasferire  agli  enti  locali, cosi' come
determinati  dalla  legge finanziaria vigente in base alle previsioni
della   programmazione  sanitaria  e  socio-assistenziale  regionale,
tenendo  conto  della  quota  da destinare alle attivita' finalizzate
alla prevenzione.
    2.  Il finanziamento e' calcolato per quota capitaria secondo gli
indici  di  accesso  all'assistenza  determinati dalla programmazione
sanitaria  e  socio-assistenziale  regionale  sulla  base dei bisogni
espressi  dalla  popolazione,  della qualita' delle cure e della loro
appropriatezza    riguardo    alle   specifiche   esigenze,   nonche'
dell'economicita' dell'impiego delle risorse.
    3. Il finanziamento e' diretto in particolare a finanziare:
      a) gli  oneri di produzione ed erogazione delle prestazioni nei
confronti  della  popolazione  residente  nella regione, calcolati in
base a tariffe predefinite;
      b) i  programmi  assistenziali  per  funzioni individuate dalla
programmazione  sanitaria  e socio-assistenziale regionale, calcolati
in  base  a  costi  standard di produzione in quanto non valutabili a
prestazione;
      c) le  prestazioni  erogate  per  conto  dell'azienda U.S.L. da
altri soggetti erogatori pubblici e privati accreditati, remunerati a
prestazione  attraverso il sistema tariffario o a costi standard, nei
limiti  dei vincoli quantitativi e finanziari posti con gli accordi o
contratti;
      d) la  mobilita'  sanitaria  definita secondo le modalita' e le
procedure  del  sistema  interregionale di compensazione o in base ad
accordi interaziendali;
      e) i  progetti-obiettivo  da realizzare mediante l'integrazione
funzionale   ed   operativa   dei  servizi  sanitari  e  dei  servizi
socio-assistenziali;
      f) i  fabbisogni di formazione di base e di formazione continua
del personale;
      g) il  fabbisogno  complessivo per gli investimenti, sulla base
delle   effettive  necessita'  di  mantenimento  e  di  sviluppo  del
patrimonio tecnologico e strutturale;
      h) l'esclusivita'  del  rapporto  di lavoro della dirigenza del
ruolo  sanitario  in  connessione  al miglioramento della qualita' ed
appropriatezza  delle  prestazioni  ed  allo  sviluppo  dei risultati
economici di gestione conseguiti dall'azienda U.S.L.;
      i) gli  accordi  a  livello regionale integrativi degli accordi
collettivi nazionali per il personale convenzionato;
      j) i  rimborsi  relativi alle prestazioni in forma indiretta da
erogare fino al 31 gennaio 2001.