Art. 6. Finanziamento dei livelli di assistenza e delle prestazioni 1. Al finanziamento dell'organizzazione e delle attivita' necessarie a garantire i livelli essenziali ed appropriati di assistenza e la produzione ed erogazione delle prestazioni in essi ricomprese provvede la giunta regionale nel limite delle quote del fondo sanitario regionale da trasferire all'azienda U.S.L., nonche' dei fondi regionali da trasferire agli enti locali, cosi' come determinati dalla legge finanziaria vigente in base alle previsioni della programmazione sanitaria e socio-assistenziale regionale, tenendo conto della quota da destinare alle attivita' finalizzate alla prevenzione. 2. Il finanziamento e' calcolato per quota capitaria secondo gli indici di accesso all'assistenza determinati dalla programmazione sanitaria e socio-assistenziale regionale sulla base dei bisogni espressi dalla popolazione, della qualita' delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze, nonche' dell'economicita' dell'impiego delle risorse. 3. Il finanziamento e' diretto in particolare a finanziare: a) gli oneri di produzione ed erogazione delle prestazioni nei confronti della popolazione residente nella regione, calcolati in base a tariffe predefinite; b) i programmi assistenziali per funzioni individuate dalla programmazione sanitaria e socio-assistenziale regionale, calcolati in base a costi standard di produzione in quanto non valutabili a prestazione; c) le prestazioni erogate per conto dell'azienda U.S.L. da altri soggetti erogatori pubblici e privati accreditati, remunerati a prestazione attraverso il sistema tariffario o a costi standard, nei limiti dei vincoli quantitativi e finanziari posti con gli accordi o contratti; d) la mobilita' sanitaria definita secondo le modalita' e le procedure del sistema interregionale di compensazione o in base ad accordi interaziendali; e) i progetti-obiettivo da realizzare mediante l'integrazione funzionale ed operativa dei servizi sanitari e dei servizi socio-assistenziali; f) i fabbisogni di formazione di base e di formazione continua del personale; g) il fabbisogno complessivo per gli investimenti, sulla base delle effettive necessita' di mantenimento e di sviluppo del patrimonio tecnologico e strutturale; h) l'esclusivita' del rapporto di lavoro della dirigenza del ruolo sanitario in connessione al miglioramento della qualita' ed appropriatezza delle prestazioni ed allo sviluppo dei risultati economici di gestione conseguiti dall'azienda U.S.L.; i) gli accordi a livello regionale integrativi degli accordi collettivi nazionali per il personale convenzionato; j) i rimborsi relativi alle prestazioni in forma indiretta da erogare fino al 31 gennaio 2001.