Art. 9.
                 Azienda regionale sanitaria U.S.L.
    1.  La  Regione  assicura  i livelli essenziali ed appropriati di
assistenza  attraverso  una  unita'  sanitaria locale coincidente con
l'ambito territoriale della regione.
    2.   L'unita'   sanitaria   locale   della  Valle  d'Aosta,  gia'
trasformata  in  azienda regionale con legge regionale 8 giugno 1994,
n.  24  (Trasformazione  in  Azienda  regionale dell'unita' sanitaria
locale  della  Valle  d'Aosta:  organi  di  gestione),  e' denominata
"Azienda   regionale   sanitaria   U.S.L.   della   Valle   d'Aosta",
denominazione abbreviata in "azienda U.S.L.".
    3.  L'azienda  U.S.L. ha sede in Aosta, ha competenza sull'intero
territorio  regionale ed e' dotata di personalita' giuridica pubblica
e di autonomia imprenditoriale.