Art. 9. Azienda regionale sanitaria U.S.L. 1. La Regione assicura i livelli essenziali ed appropriati di assistenza attraverso una unita' sanitaria locale coincidente con l'ambito territoriale della regione. 2. L'unita' sanitaria locale della Valle d'Aosta, gia' trasformata in azienda regionale con legge regionale 8 giugno 1994, n. 24 (Trasformazione in Azienda regionale dell'unita' sanitaria locale della Valle d'Aosta: organi di gestione), e' denominata "Azienda regionale sanitaria U.S.L. della Valle d'Aosta", denominazione abbreviata in "azienda U.S.L.". 3. L'azienda U.S.L. ha sede in Aosta, ha competenza sull'intero territorio regionale ed e' dotata di personalita' giuridica pubblica e di autonomia imprenditoriale.