Art. 2. Registro dei falconieri 1. I falconieri sono tenuti a realizzare un corretto addestramento dei falchi, nonche' mantenerli in allenamento ed esercizio di volo. 2. A tale scopo, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni provinciali istituiscono un registro in cui vengono iscritti i falconieri residenti nella provincia.