Art. 2.
                       Registro dei falconieri
    1.   I   falconieri   sono   tenuti   a  realizzare  un  corretto
addestramento  dei  falchi,  nonche'  mantenerli  in  allenamento  ed
esercizio di volo.
    2.  A  tale  scopo,  entro  novanta giorni dall'entrata in vigore
della  presente legge, le amministrazioni provinciali istituiscono un
registro  in  cui  vengono  iscritti  i  falconieri  residenti  nella
provincia.