Art. 3.
   Modalita' ed effetti dell'iscrizione al registro dei falconieri
    1.  Ai  fini  dell'iscrizione  al  registro di cui all'art. 2, il
falconiere  deve presentare un dettagliato programma di addestramento
e allenamento.
    2.  Il  falconiere  deve  inoltre  comunicare  alla provincia una
localita'  del  comune  di  residenza o confinante con lo stesso, ove
esercitare  al  volo  i  falchi,  allegando  il  consenso scritto del
proprietaria  o  del  titolare  di altro diritto reale o personale di
godimento  del  fondo  su  cui  ricade il sito, nonche' il periodo di
utilizzo del falco stesso.
    3. Con l'iscrizione al registro di cui al comma 2 dell'art. 2, il
falconiere  viene  altresi' autorizzato dalla provincia ad addestrare
ed  allenare i falchi durante l'intero periodo dell'anno, con divieto
di  predazione  di fauna selvatica limitatamente ai periodi di caccia
chiusa, nelle zone di cui all'art. 18 comma 1 della legge regionale 9
dicembre  1993,  n.  50, nonche' a partecipare alle gare o alle prove
cinofile di cui al comma 3 del medesimo articolo.