Art. 3. Modalita' ed effetti dell'iscrizione al registro dei falconieri 1. Ai fini dell'iscrizione al registro di cui all'art. 2, il falconiere deve presentare un dettagliato programma di addestramento e allenamento. 2. Il falconiere deve inoltre comunicare alla provincia una localita' del comune di residenza o confinante con lo stesso, ove esercitare al volo i falchi, allegando il consenso scritto del proprietaria o del titolare di altro diritto reale o personale di godimento del fondo su cui ricade il sito, nonche' il periodo di utilizzo del falco stesso. 3. Con l'iscrizione al registro di cui al comma 2 dell'art. 2, il falconiere viene altresi' autorizzato dalla provincia ad addestrare ed allenare i falchi durante l'intero periodo dell'anno, con divieto di predazione di fauna selvatica limitatamente ai periodi di caccia chiusa, nelle zone di cui all'art. 18 comma 1 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, nonche' a partecipare alle gare o alle prove cinofile di cui al comma 3 del medesimo articolo.