Art. 5. S a n z i o n i 1. E' soggetto alla sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 600.000: a) chiunque addestra o allena falchi senza essere iscritto nel registro di cui all'art. 2; b) chiunque addestra o allena falchi fuori dei siti indicati nel programma di cui al comma 1 dell'art. 3 o delle zone di cui al comma 3 del medesimo articolo.