Art. 5.
                           S a n z i o n i
    1.  E'  soggetto  alla  sanzione  amministrativa  da L. 100.000 a
L. 600.000:
      a)  chiunque addestra o allena falchi senza essere iscritto nel
registro di cui all'art. 2;
      b)  chiunque  addestra  o allena falchi fuori dei siti indicati
nel  programma  di  cui al comma 1 dell'art. 3 o delle zone di cui al
comma 3 del medesimo articolo.