Art. 7 (1).
                       Dichiarazione d'urgenza
    1.  La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44
dello  statuto  ed  entra  in  vigore  il  giorno successivo alla sua
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.
    La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione Veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge della Regione Veneta.
      Venezia, 20 gennaio 2000
                                GALAN
    (1)  Articolo  sprovvisto di efficacia giuridica per mancanza del
consenso  governativo  espressamente  previsto dall'art. 127, comma 3
della costituzione.