Art. 10.
                            A s s e n z e
    1.  Relativamente  all'area  di  insegnamento  teorico clinico il
numero  di ore di assenza annualmente consentito non puo' superare il
20  per  cento  del  totale  delle  ore  previste,  con  facolta' del
consiglio  dei  corsi di far recuperare tali assenze nelle discipline
particolarmente rilevanti.
    2.  Non  sono  consentite ore di assenza relativamente alla parte
pratica. Le eventuali assenze devono essere recuperate.