Art. 11.
                       Esame e diploma finale
    1.  Sono  ammessi  all'esame  finale gli allievi in regola con la
frequenza ed i tirocini.
    2.  Le  attivita'  svolte  e  le  eventuali assenze risultano dal
libretto  di formazione, nel quale va altresi' annotato l'esito degli
esami annuali e di quello finale.
    3.  L'esame  finale  riguarda  la verifica dell'assimilazione dei
concetti  teorico  clinici,  la  discussione di una tesi predisposta,
all'allievo,   l'analisi   dei   casi  clinici  trattati  nonche'  la
valutazione del tirocinio pratico.
    4.  All'esito  dell'esame finale viene, rilasciato un diploma, il
quale legittima l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica.