Art. 12.
                      Disposizioni transitorie
    1.  In  sede  di  prima  applicazione del presente regolamento e'
istituita  una  commissione  con  il  compito  di  valutare  il corso
quadriennale  di  formazione alla terapia sistemica istituito in base
alla  convenzione  stipulata  tra  la provincia autonoma di Bolzano e
l'Istituto   altoatesino  per  la  ricerca  e  la  terapia  sistemica
approvata  con deliberazione della giunta provinciale 26 giugno 1995,
n. 3252.
    2.  La  valutazione  concerne  il  rispetto della convenzione, la
corrispondenza  della  formazione  impartita  ai requisiti minimi cui
alla  normativa statale, nonche' la disamina della documentazione dei
singoli allievi.
    3.  Conformemente  alla decisione della commissione e' rilasciato
il  diploma  di  specializzazione in psicoterapia, il quale legittima
l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nel Bollettino ufficiale
della  Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.
      Bolzano, 7 luglio 1999
                             DURNWALDER
Registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 1999
Registro n. 1, foglio n. 45