Art. 12. Disposizioni transitorie 1. In sede di prima applicazione del presente regolamento e' istituita una commissione con il compito di valutare il corso quadriennale di formazione alla terapia sistemica istituito in base alla convenzione stipulata tra la provincia autonoma di Bolzano e l'Istituto altoatesino per la ricerca e la terapia sistemica approvata con deliberazione della giunta provinciale 26 giugno 1995, n. 3252. 2. La valutazione concerne il rispetto della convenzione, la corrispondenza della formazione impartita ai requisiti minimi cui alla normativa statale, nonche' la disamina della documentazione dei singoli allievi. 3. Conformemente alla decisione della commissione e' rilasciato il diploma di specializzazione in psicoterapia, il quale legittima l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Bolzano, 7 luglio 1999 DURNWALDER Registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 1999 Registro n. 1, foglio n. 45