Art. 2.
                        Istituzione dei corsi
    1.  Presso  la  scuola  provinciale  superiore  di  sanita'  sono
istituiti i corsi di specializzazione in psicoterapia aventi lo scopo
di   impartire  agli  allievi  una  formazione  professionale  mirata
all'esercizio   dell'attivita'   terapeutica   secondo  un  indirizzo
scientifico   culturale   riconosciuto   in   ambito   nazionale   ed
internazionale.
    2.  Per l'attivazione di tali corsi la giunta provinciale, previo
parere  dell'ordine  dei  medici  chirurghi  e  degli  odontaiatri  e
dell'ordine  degli  psicologi della provincia di Bolzano, nonche' del
comitato  provinciale  di  cui all'art. 14 della legge provinciale 30
luglio 1977, n. 28 e successive modifiche, puo' stipulare convenzioni
con  istituti nazionali o esteri, anche universitari, particolarmente
idonei.   La   convenzione   disciplina   anche   le   modalita'   di
finanziamento.