Art. 2. Istituzione dei corsi 1. Presso la scuola provinciale superiore di sanita' sono istituiti i corsi di specializzazione in psicoterapia aventi lo scopo di impartire agli allievi una formazione professionale mirata all'esercizio dell'attivita' terapeutica secondo un indirizzo scientifico culturale riconosciuto in ambito nazionale ed internazionale. 2. Per l'attivazione di tali corsi la giunta provinciale, previo parere dell'ordine dei medici chirurghi e degli odontaiatri e dell'ordine degli psicologi della provincia di Bolzano, nonche' del comitato provinciale di cui all'art. 14 della legge provinciale 30 luglio 1977, n. 28 e successive modifiche, puo' stipulare convenzioni con istituti nazionali o esteri, anche universitari, particolarmente idonei. La convenzione disciplina anche le modalita' di finanziamento.