Art. 3.
                        Criteri di ammissione
    1.  Ai corsi di specializzazione in psicoterapia possono accedere
i  laureati  in  psicologia  o  in  medicina  e chirurgia iscritti ai
rispettivi albi. I predetti laureati possono essere iscritti ai corsi
purche'   conseguano   il   titolo   di   abilitazione  all'esercizio
professionale  entro la prima sessione utile successiva all'effettivo
inizio dei corsi stessi.
    2.  L'aspirante allievo deve presentare alla commissione nominata
dal  consiglio  dei  corsi  una relazione che contempli gli obiettivi
personali  e professionali nonche' il tipo di formazione acquisito in
precedenza.
    3.  Il  candidato  deve  inoltre sostenere dinnanzi alla predetta
commissione   un   colloquio  volto  ad  individuare  motivazioni  ed
attitudini  rispetto all'indirizzo prescelto. La commissione verifica
la   conoscenza   della   lingua   italiana   e   di  quella  tedesca
dell'aspirante  allievo,  che  deve  essere  in  grado  di seguire le
lezioni  bilingui.  L'ammissione  ai  corsi  e' subordinata al parere
positivo della commissione. Il giudizio e' insindacabile.
    4.  Non  vi  e'  alcun  limite  massimo  di allievi iscrivibili a
ciascun  corso,  fermo  restando  che i docenti didatti sono tenuti a
seguire gruppi che non superino le 14 persone.