Art. 4.
                            U d i t o r i
    1.  In via straordinaria possono accedere ai corsi in qualita' di
uditori  coloro  che  per  motivi professionali, operando nel settore
sodo sanitario e con titolo di studio universitario, sono interessati
alle tematiche dei corsi. La loro frequenza e' limitata al 1o biennio
e  non  deve  comunque  assumere carattere continuativo e deve essere
circoscritta a specifiche aree.
    2.  L'ammissione  in  qualita'  di  uditore  e' autorizzata dalla
commissione  di  cui  all'art.  2,  previa valutazione dell'attinenza
delle  discipline del corso con la professione dell'aspirante uditore
e   la  durata  della  partecipazione,  al  termine  della  quale  la
commissione rilascia il relativo attestato di frequenza.