Art. 4. U d i t o r i 1. In via straordinaria possono accedere ai corsi in qualita' di uditori coloro che per motivi professionali, operando nel settore sodo sanitario e con titolo di studio universitario, sono interessati alle tematiche dei corsi. La loro frequenza e' limitata al 1o biennio e non deve comunque assumere carattere continuativo e deve essere circoscritta a specifiche aree. 2. L'ammissione in qualita' di uditore e' autorizzata dalla commissione di cui all'art. 2, previa valutazione dell'attinenza delle discipline del corso con la professione dell'aspirante uditore e la durata della partecipazione, al termine della quale la commissione rilascia il relativo attestato di frequenza.