Art. 8. Consiglio dei corsi 1. Il consiglio dei corsi e' composto dai seguenti membri: a) un direttore tecnico scientifico; b) un direttore amministrativo; c) tre rappresentanti per ogni singolo corso e cioe' un responsabile del corso di formazione, un responsabile coordinatore degli insegnamenti teorici di cui all'art. 5, comma 2, punto a), che sovrintende alle attivita' didattiche programmate ed un responsabile coordinatore della formazione clinico pratica che coordina l'attivita' di tirocinio e di training personale, assegna i tutori e ne coordina l'attivita'. 2. I membri del consiglio dei corsi sono nominati dalla giunta provinciale su proposta dell'assessore provinciale alla sanita', sentito il parere dell'ordine dei medici chirurghi e degli odontolatri e dell'ordine degli psicologi della provincia di Bolzano. Nel caso di stipula della convenzione di cui all'art. 2, comma 2, i tre rappresentanti sono scelti dall'istituto convenzionato.