Art. 8.
                         Consiglio dei corsi
    1. Il consiglio dei corsi e' composto dai seguenti membri:
      a) un direttore tecnico scientifico;
      b) un direttore amministrativo;
      c)  tre  rappresentanti  per  ogni  singolo  corso  e  cioe' un
responsabile  del  corso  di formazione, un responsabile coordinatore
degli  insegnamenti teorici di cui all'art. 5, comma 2, punto a), che
sovrintende  alle attivita' didattiche programmate ed un responsabile
coordinatore   della   formazione   clinico   pratica   che  coordina
l'attivita'  di tirocinio e di training personale, assegna i tutori e
ne coordina l'attivita'.
    2.  I  membri  del consiglio dei corsi sono nominati dalla giunta
provinciale  su  proposta  dell'assessore  provinciale  alla sanita',
sentito   il   parere   dell'ordine  dei  medici  chirurghi  e  degli
odontolatri e dell'ordine degli psicologi della provincia di Bolzano.
Nel  caso  di stipula della convenzione di cui all'art. 2, comma 2, i
tre rappresentanti sono scelti dall'istituto convenzionato.