Art. 9. Competenze del consiglio dei corsi 1. Il consiglio dei corsi: a) definisce i contenuti, i tempi e la metodologia dell'insegnamento e del training personale, nonche' i contenuti e le modalita' degli esami annuali e della prova finale; b) valuta con giudizio insindacabile e inappellabile l'esclusione temporanea o definitiva dai corsi dell'allievo il cui requisito d'idoneita' e' venuto meno; c) nomina la commissione di cui all'art. 3.