Art. 9.
                 Competenze del consiglio dei corsi
    1. Il consiglio dei corsi:
      a)   definisce   i   contenuti,   i   tempi  e  la  metodologia
dell'insegnamento  e del training personale, nonche' i contenuti e le
modalita' degli esami annuali e della prova finale;
      b)   valuta   con   giudizio   insindacabile   e  inappellabile
l'esclusione  temporanea  o  definitiva dai corsi dell'allievo il cui
requisito d'idoneita' e' venuto meno;
      c) nomina la commissione di cui all'art. 3.