Art. 2. 1. Alla copertura finanziaria della presente legge si provvedera' attraverso lo stanziamento di L. 3.000.000.000 da prelevare dal capitolo 7001201 fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria. Catanzaro, 3 marzo 2000 MEDURI