Art. 2.
    1. Alla copertura finanziaria della presente legge si provvedera'
attraverso  lo  stanziamento  di  L. 3.000.000.000  da  prelevare dal
capitolo 7001201 fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti
da  provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione
del bilancio.
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo, a chiunque spetti, di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.
      Catanzaro, 3 marzo 2000
                               MEDURI