Art. 2.
                   Modalita' per il trasferimento
    1.  Il  personale  di  cui  all'art.  1,  ad esclusione di quello
indicato   al  comma  1,  lettera  e),  in  servizio  alla  data  del
31 dicembre  1992,  e'  trasferito  al  soggetto gestore dei servizio
idrico integrato, nel numero e secondo le qualifiche risultanti dagli
atti   di   ricognizione  adottati  da  ciascun  soggetto  gestore  e
certificati dal rappresentante legale.
    2.  Il  personale di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b), c),
d),  in  servizio  alla  data  del  30 giugno  2001 e assunto in data
successiva  al  31 dicembre  1992,  nonche' quello di cui all'art. 1,
comma  1,  lettera e), in servizio, alla stessa data, presso societa'
non  piu'  titolari  della  gestione  del servizio idrico integrato o
parte  di  esso,  e' trasferito al soggetto gestore. Il trasferimento
avviene nel rispetto degli standard del personale, definiti nei piani
previsti  dall'art.  8,  comma 2, lettera d) della legge regionale n.
43/1997,      previo      confronto     con     le     organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative.
    3.  Il  personale  che  non intende essere trasferito e' tenuto a
presentare  domanda  motivata all'ente da cui dipende e all'autorita'
di ambito entro il termine previsto dalla stessa.
    4.  Nell'ambito  della  contrattazione,  di cui al comma 2, viene
definito  il  piano  di  ricollocazione dei personale non trasferito,
prevedendone  l'utilizzo  prioritariamente  negli  enti o aziende dai
quali dipende, ovvero:
      a) nelle societa' da essi controllate o partecipate;
      b) negli  enti o societa' proprietarie degli enti o aziende dai
quali  il personale dipende, laddove le norme di legge o contrattuali
lo consentano;
      c) nelle societa' partecipate o controllate dai soggetti di cui
al punto b).
    5.  Il piano di ricollocazione assicura, per quanto possibile, il
rispetto della specifica professionalita' e delle mansioni attinenti,
prevedendo  altrimenti  l'attivazione di processi di riqualificazione
professionale.