Art. 2. Modalita' per il trasferimento 1. Il personale di cui all'art. 1, ad esclusione di quello indicato al comma 1, lettera e), in servizio alla data del 31 dicembre 1992, e' trasferito al soggetto gestore dei servizio idrico integrato, nel numero e secondo le qualifiche risultanti dagli atti di ricognizione adottati da ciascun soggetto gestore e certificati dal rappresentante legale. 2. Il personale di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b), c), d), in servizio alla data del 30 giugno 2001 e assunto in data successiva al 31 dicembre 1992, nonche' quello di cui all'art. 1, comma 1, lettera e), in servizio, alla stessa data, presso societa' non piu' titolari della gestione del servizio idrico integrato o parte di esso, e' trasferito al soggetto gestore. Il trasferimento avviene nel rispetto degli standard del personale, definiti nei piani previsti dall'art. 8, comma 2, lettera d) della legge regionale n. 43/1997, previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. 3. Il personale che non intende essere trasferito e' tenuto a presentare domanda motivata all'ente da cui dipende e all'autorita' di ambito entro il termine previsto dalla stessa. 4. Nell'ambito della contrattazione, di cui al comma 2, viene definito il piano di ricollocazione dei personale non trasferito, prevedendone l'utilizzo prioritariamente negli enti o aziende dai quali dipende, ovvero: a) nelle societa' da essi controllate o partecipate; b) negli enti o societa' proprietarie degli enti o aziende dai quali il personale dipende, laddove le norme di legge o contrattuali lo consentano; c) nelle societa' partecipate o controllate dai soggetti di cui al punto b). 5. Il piano di ricollocazione assicura, per quanto possibile, il rispetto della specifica professionalita' e delle mansioni attinenti, prevedendo altrimenti l'attivazione di processi di riqualificazione professionale.