Art. 3.
                    Decorrenza dei trasferimenti
    1.  I  trasferimenti  previsti  dalla  presente legge fatto salvo
quanto  previsto  al comma 2 decorrono dalla data di effettivo inizio
della  gestione  del  servizio idrico integrato e sono regolati dalla
convenzione e dal disciplinare tra l'autorita' d'ambito e il soggetto
gestore.  previsti dall'art. 11 della legge n. 36/1994 e dall'art. 8,
comma 2, lettera a) della legge regionale n. 43/1997.
    2. Nel caso in cui le autorita' d'ambito abbiano gia' affidato la
gestione  del  servizio  idrico  integrato,  i  trasferimenti debbono
essere  attuati  entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente
legge.
    3.   Qualora   i  trasferimenti  siano  stati  gia'  operati,  le
disposizioni  di  cui  alla presente legge trovano applicazione entro
tre mesi dalla sua entrata in vigore.