Art. 3. Decorrenza dei trasferimenti 1. I trasferimenti previsti dalla presente legge fatto salvo quanto previsto al comma 2 decorrono dalla data di effettivo inizio della gestione del servizio idrico integrato e sono regolati dalla convenzione e dal disciplinare tra l'autorita' d'ambito e il soggetto gestore. previsti dall'art. 11 della legge n. 36/1994 e dall'art. 8, comma 2, lettera a) della legge regionale n. 43/1997. 2. Nel caso in cui le autorita' d'ambito abbiano gia' affidato la gestione del servizio idrico integrato, i trasferimenti debbono essere attuati entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge. 3. Qualora i trasferimenti siano stati gia' operati, le disposizioni di cui alla presente legge trovano applicazione entro tre mesi dalla sua entrata in vigore.