Art. 4. Trattamento economico e normativo 1. Il gestore del servizio idrico integrato applica al personale trasferito a decorrere dalla data di effettivo trasferimento i trattamenti economici e normativi vigenti, come previsti dalla contrattazione collettiva del settore. 2. Nel caso di passaggio di dipendenti di enti pubblici, di consorzi e aziende speciali a societa' private o costituite ai sensi dell'art. 113-bis, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si applica, ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», la disciplina del trasferimento d'azienda di cui all'art. 2112 del codice civile. 3. La disciplina dei trasferimenti d'azienda di cui all'art. 2112 del codice civile si applica anche nel caso di passaggio di personale da societa' gia' trasformate ai sensi dell'art. 115 del decreto legislativo n. 267/2000, ad altre societa' private o costituite ai sensi dell'art. 113-bis, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 267/2000. 4. Il personale trasferito ai sensi dei commi 2 e 3 ha facolta' di esercitare l'opzione di cui all'art. 5, comma 1, lettrera b) della legge 8 agosto 1991, n. 274 e successive modificazioni, per il mantenimento del trattamento previdenziale goduto presso l'ente di appartenenza.