Art. 4.
                  Trattamento economico e normativo
    1.  Il gestore del servizio idrico integrato applica al personale
trasferito  a  decorrere  dalla  data  di  effettivo  trasferimento i
trattamenti  economici  e  normativi  vigenti,  come  previsti  dalla
contrattazione collettiva del settore.
    2.  Nel  caso  di  passaggio  di  dipendenti di enti pubblici, di
consorzi  e aziende speciali a societa' private o costituite ai sensi
dell'art.  113-bis,  comma  1,  lettera  c),  del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, si applica, ai sensi dell'art. 31 del decreto
legislativo  30 marzo  2001,  n. 165 «Norme generali sull'ordinamento
del  lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni  pubbliche», la
disciplina  del  trasferimento  d'azienda  di  cui  all'art. 2112 del
codice civile.
    3. La disciplina dei trasferimenti d'azienda di cui all'art. 2112
del codice civile si applica anche nel caso di passaggio di personale
da  societa'  gia'  trasformate  ai  sensi  dell'art. 115 del decreto
legislativo  n.  267/2000,  ad altre societa' private o costituite ai
sensi  dell'art. 113-bis, comma 1, lettera c) del decreto legislativo
n. 267/2000.
    4.  Il  personale trasferito ai sensi dei commi 2 e 3 ha facolta'
di esercitare l'opzione di cui all'art. 5, comma 1, lettrera b) della
legge  8 agosto  1991,  n.  274  e  successive  modificazioni, per il
mantenimento  del  trattamento  previdenziale goduto presso l'ente di
appartenenza.