Art. 5.
                     Attribuzione delle funzioni
    1.  Le  funzioni  per  l'attuazione  della  presente  legge  sono
attribuite   alle   autorita'   d'ambito   e  ai  comuni  dell'ambito
territoriale   ottimale  che  le  esercitano  secondo  la  rispettiva
competenza,  con  le  modalita'  da  essi  definite  previamente, nel
rispetto della normativa vigente in materia.