Art. 2. 1. Le attivita' di cui all'art. 2, comma 1, nonche' le funzioni previste dall'art. 3, comma 1, e del decreto ministeriale 25 novembre 1998, n. 418, sono gestite direttamente dalla Regione Calabria. 2. Nel periodo transitorio di cui all'art. 6, comma 9, del decreto ministeriale n. 418/1998, le attivita' di controllo di cui all'art 2, comma 1, nonche' lo svolgimento delle attivita' propedeutiche alle funzioni di cui all'art. 3, comma 1, dello stesso decreto ministeriale n. 418/1998 e l'attivita' istruttoria necessaria ai fini della corretta applicazione delle sanzioni e del contenzioso possono essere affidate, in tutto o in parte, all'Automobile Club d'Italia. 3. La giunta regionale e' autorizzata, a tal fine, a sottoscrivere una apposita convenzione con l'Automobile Club d'Italia nel rispetto dei seguenti principi: a) rimborso all'Automobile Club d'Italia dei costi effettivamente sostenuti in relazione alle tipologie di attivita' affidate, secondo quanto disposto dalla convenzione; b) validita' della convenzione dal 1o gennaio 1999 e non oltre il 31 dicembre 2001; c) garanzia della tutela e della riservatezza dei dati di proprieta' della Regione da parte dell'Automobile Club d'Italia nel rispetto della disciplina di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675.