Art. 2.
    1.  Le  attivita' di cui all'art. 2, comma 1, nonche' le funzioni
previste dall'art. 3, comma 1, e del decreto ministeriale 25 novembre
1998, n. 418, sono gestite direttamente dalla Regione Calabria.
    2.  Nel  periodo  transitorio  di  cui  all'art.  6, comma 9, del
decreto  ministeriale  n.  418/1998, le attivita' di controllo di cui
all'art 2,   comma   1,   nonche'   lo  svolgimento  delle  attivita'
propedeutiche  alle funzioni di cui all'art. 3, comma 1, dello stesso
decreto ministeriale n. 418/1998 e l'attivita' istruttoria necessaria
ai  fini della corretta applicazione delle sanzioni e del contenzioso
possono  essere  affidate,  in  tutto o in parte, all'Automobile Club
d'Italia.
    3.   La   giunta   regionale   e'  autorizzata,  a  tal  fine,  a
sottoscrivere una apposita convenzione con l'Automobile Club d'Italia
nel rispetto dei seguenti principi:
      a) rimborso    all'Automobile    Club    d'Italia   dei   costi
effettivamente  sostenuti  in  relazione  alle tipologie di attivita'
affidate, secondo quanto disposto dalla convenzione;
      b) validita'  della convenzione dal 1o gennaio 1999 e non oltre
il 31 dicembre 2001;
      c) garanzia  della  tutela  e  della  riservatezza  dei dati di
proprieta'  della  Regione da parte dell'Automobile Club d'Italia nel
rispetto della disciplina di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675.