Art.11
                      Disposizioni transitorie
    1.  I  corsi  teorico-pratici  organizzati  ai sensi dell'art. 14
della  legge  regionale  1o febbraio  1994,  n.  3,  gia'  banditi  o
autorizzati  dalla  Regione  alla  data  di  entrata  in vigore della
presente  legge,  sono  svolti  secondo  la  disciplina ivi prevista.
Coloro  i  quali  superano  i  relativi  esami  finali  possono, dopo
l'entrata in vigore della presente legge, chiedere di essere iscritti
negli  elenchi  provinciali delle guide ambientali- escursionistiche,
con indirizzo di specializzazione nel turitorio montano.
    2.  In  sede  di prima applicazione della presente legge ed entro
centottanta  giorni dalla sua entrata in vigore, la Regione organizza
una sessione speciale di esami per conseguire l'abilitazione di guida
ambientale-escursionistica, per la quale possono fare domanda:
      a) coloro  che  abbiano  frequentato  con  profitto  uno o piu'
corsi,  almeno  per  complessive  trecento ore, i cui contenuti siano
assimilabili  alle  materie previste dal corso teorico-pratico di cui
al comma 1;
      b) coloro  che  abbiano  svolto  per  almeno  dodici mesi negli
ultimi dieci anni attivita' di accompagnamento, assimilabili a quelle
di cui al comma 3, dell'art. 2, e lo dimostrino fiscalmente.
    3.  La  sessione  speciale  di  cui  al comma 2 e' gestita da una
commissione costituita dal presidente della Regione ed e' composta da
cinque  membri di cui due rappresentanti regionali, tra i quali viene
scelto  il presidente, un rappresentante del collegio regionale delle
guide alpine e due esperti nelle discipline oggetto dell'esame.
    4.  Ai  componenti  la  commissione  di  cui al comma 3 spetta un
gettone  di presenza di L. 150.000 per ciascuna seduta ed il rimborso
spese secondo quanto previsto per i dirigenti regionali.