Art. 12.
                         Disposizioni finali
    1.  La  presente  legge non si applica a coloro che conseguono la
qualifica  prevista  dalla  legge  6 dicembre  1991, n. 394, relativa
all'istituzione e alla disciplina dei parchi nazionali.
    2.  L'elenco  di  coloro  che  abbiano  conseguito l'abilitazione
all'esercizio  della  professione  di  interprete  turistico ai sensi
della  legge  regionale 16 giugno 1981, n. 17 resta valido nonostante
l'abrogazione della legge stessa.
    3.  I diplomi di abilitazione alle professioni di guida turistica
e  di  accompagnatore  turistico,  conseguiti  ai  sensi  della legge
regionale  n.  17  del 1981, continuano ad essere titolo abilitante a
tali  professioni  anche  a  seguito  dell'entrata  in  vigore  della
presente legge.