Art. 12. Disposizioni finali 1. La presente legge non si applica a coloro che conseguono la qualifica prevista dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, relativa all'istituzione e alla disciplina dei parchi nazionali. 2. L'elenco di coloro che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di interprete turistico ai sensi della legge regionale 16 giugno 1981, n. 17 resta valido nonostante l'abrogazione della legge stessa. 3. I diplomi di abilitazione alle professioni di guida turistica e di accompagnatore turistico, conseguiti ai sensi della legge regionale n. 17 del 1981, continuano ad essere titolo abilitante a tali professioni anche a seguito dell'entrata in vigore della presente legge.