Art. 13.
       Modifiche alla legge regionale 1o febbraio 1994, n. 3.
    1.  Il  titolo  della  legge  regionale n. 3 del 1994 concernente
"Ordinamento delle professioni di guida alpina e di accompagnatore di
montagna", e' sostituito dal seguente: "Ordinamento della professione
di guida alpina".
    2.  All'art. 1  della  legge  regionale  n. 3 del 1994 le parole:
"delle  professioni  di guida alpina e di accompagnatore di montagna"
sono sostituite dalle seguenti: "della professione di guida alpina".
    3.  L'art. 7  della  legge  regionale  n.  3  del  1994  e' cosi'
sostituito:
    "Art.  7.  (Pubblicita'  dei  compensi  professionali).  -  1. ll
materiale pubblicitario e informativo delle prestazioni professionali
deve contenere i relativi prezzi.
    2.  Gli  enti  locali  possono  pubblicizzare  le  tariffe che le
associazioni comunichino entro il mese di ottobre e che gli associati
applicheranno per l'anno di riferimento.".
    4. Salvo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 11, e' abrogato il
titolo II della legge regionale n. 3 del 1994.