Art. 13. Modifiche alla legge regionale 1o febbraio 1994, n. 3. 1. Il titolo della legge regionale n. 3 del 1994 concernente "Ordinamento delle professioni di guida alpina e di accompagnatore di montagna", e' sostituito dal seguente: "Ordinamento della professione di guida alpina". 2. All'art. 1 della legge regionale n. 3 del 1994 le parole: "delle professioni di guida alpina e di accompagnatore di montagna" sono sostituite dalle seguenti: "della professione di guida alpina". 3. L'art. 7 della legge regionale n. 3 del 1994 e' cosi' sostituito: "Art. 7. (Pubblicita' dei compensi professionali). - 1. ll materiale pubblicitario e informativo delle prestazioni professionali deve contenere i relativi prezzi. 2. Gli enti locali possono pubblicizzare le tariffe che le associazioni comunichino entro il mese di ottobre e che gli associati applicheranno per l'anno di riferimento.". 4. Salvo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 11, e' abrogato il titolo II della legge regionale n. 3 del 1994.