Art. 15.
                          Norma finanziaria
    1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli. 5 e 11 si
fa  fronte  mediante  l'istituzione  di appositi capitoli nella parte
spesa  del  bilancio  regionale  che  saranno dotati della necessaria
disponibilita'  in  sede  di  approvazione  della  legge  annuale  di
bilancio  ai  sensi dell'art. 11 della legge regionale 6 luglio 1977,
n. 31.