Art. 15. Norma finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli. 5 e 11 si fa fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale che saranno dotati della necessaria disponibilita' in sede di approvazione della legge annuale di bilancio ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31.