Art. 2. Definizione delle professioni turistiche di accompagnamento 1. E' guida turstica chi, per attivita' professionale, accompagna persone singole o gruppi di persone nelle visite ad opere d'arte, a musei, a gallerie, a scavi archeologici, illustrando le attrattive storiche, artistiche monumentali, paesaggistiche, naturali, etnografiche e produttive, ivi compresa la visita ai "siti" individuati dalla Regione ai sensi del decreto del presidente della Repubblica del 13 dicembre 1995 concernente "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di guide turistiche". 2. E' accompagnatore turistico chi, per attivita' professionale, accompagna persone singole o gruppi di persone nei viaggi sul territorio nazionale o all'estero, cura l'attuazione del programma turistico predisposto dagli organizzatori, da' completa assistenza ai singoli o ai gruppi accomnpagnati, fornisce elementi significativi o notizie di interesse turistico sulle zone di transito, al di fuori degli ambiti di attivita' che rientrano nella specifica competenza delle guide turistiche. 3. E' guida ambientale-escursionistica chi, per attivita' professionale, illustra a persone singole e gruppi di persone gli aspetti ambientali e naturalistici del territorio, conducendoli in visita ad ambienti montani, collinari, di pianura e acquatici, anche antropizzati, compresi parchi ed aree protette, nonche' ambienti o strutture espositive di carattere naturalistico ed ecologico, con esclusione di percorsi di particolare difficolta', posti su terreni innevati e rocciosi di elevata acclivita', ed in ogni caso di quelli che richiedono l'uso di attrezzature e tecniche alpinistiche, con utilizzo di corda, picozza e ramponi. La guida ambientale-escursionistica puo' essere specializzata nell'indirizzo previsto dal percorso fornativo ai sensi dell'art. 5.