Art. 2.
     Definizione delle professioni turistiche di accompagnamento
    1. E' guida turstica chi, per attivita' professionale, accompagna
persone  singole  o gruppi di persone nelle visite ad opere d'arte, a
musei,  a  gallerie,  a scavi archeologici, illustrando le attrattive
storiche,    artistiche    monumentali,   paesaggistiche,   naturali,
etnografiche   e   produttive,  ivi  compresa  la  visita  ai  "siti"
individuati  dalla  Regione ai sensi del decreto del presidente della
Repubblica  del  13  dicembre  1995  concernente "Atto di indirizzo e
coordinamento in materia di guide turistiche".
    2.  E' accompagnatore turistico chi, per attivita' professionale,
accompagna  persone  singole  o  gruppi  di  persone  nei  viaggi sul
territorio  nazionale  o  all'estero, cura l'attuazione del programma
turistico predisposto dagli organizzatori, da' completa assistenza ai
singoli  o ai gruppi accomnpagnati, fornisce elementi significativi o
notizie  di  interesse  turistico sulle zone di transito, al di fuori
degli  ambiti  di  attivita' che rientrano nella specifica competenza
delle guide turistiche.
    3.   E'   guida  ambientale-escursionistica  chi,  per  attivita'
professionale,  illustra  a  persone  singole e gruppi di persone gli
aspetti  ambientali  e  naturalistici del territorio, conducendoli in
visita  ad ambienti montani, collinari, di pianura e acquatici, anche
antropizzati,  compresi  parchi  ed aree protette, nonche' ambienti o
strutture  espositive  di  carattere  naturalistico ed ecologico, con
esclusione  di  percorsi di particolare difficolta', posti su terreni
innevati  e rocciosi di elevata acclivita', ed in ogni caso di quelli
che  richiedono  l'uso  di  attrezzature e tecniche alpinistiche, con
utilizzo     di     corda,    picozza    e    ramponi.    La    guida
ambientale-escursionistica  puo'  essere specializzata nell'indirizzo
previsto dal percorso fornativo ai sensi dell'art. 5.