Art. 3.
             Condizioni per l'esercizio delle attivita'
    1.    Per    l'esercizio    delle   professioni   turistiche   di
accompagnamento  di  cui  all'art.  2  e'  necessario il possesso dei
seguenti requisiti:
      a) cittadinanza  italiana  o  di altro Stato membro dell'Unione
europea ovvero essere residente in Italia da almeno tre anni;
      b) abilitazione   all'esercizio  della  professione  conseguita
mediante  la frequenza ai corsi di qualificazione professionale ed il
superamento dei relativi esami:
      c) idoneita'   psico-fisica   all'esercizio  della  professione
attestata  da  certificato  rilasciato dalla Azienda unita' sanitaria
locale del comune di residenza.
    2.    Per    l'esercizio    delle   professioni   turistiche   di
accompagnamento di cui all'art. 2 e' necessario possedere o accertare
la  copertura  assicurativa  di  responsabilita'  civile per i rischi
derivanti alle persone dalla partecipazione alla visita.
    3.  Qualora  cittadini di altri Stati membri della Unione europea
intendano svolgere in Italia l'attivita' di accompagnatore turistico,
essi  devono provare, qualora sottoposti ad accertamento, il possesso
delle  conoscenze  e  attitudini professionali nel rispetto di quanto
previsto  dai  commi  4  e  5  dell'art. 6  del  decreto  legislativo
23 novembre  1991, n. 391. L'accertamento e' di competenza del comune
nel  quale  viene esercitata l'attivita'. Il riconoscimento di titoli
attestanti una formazione professionale attinente alla professione di
accompagnatore  turistico,  e' effettuato secondo quanto previsto dal
decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319.
    4.   L'abilitazione  all'esercizio  della  professione  di  guida
ambientale-escursionistica  consente  l'esercizio dell' attivita' con
estensione a tutto il territorio regionale.
    5.   L'abilitazione  all'esercizio  della  professione  di  guida
turistica    consente   l'esercizio   dell'attivita'   negli   ambiti
territoriali,  di  estensione  almeno  comunale, per i quali e' stato
superato l'esame.
    6.  Qualora  una  guida  turistica  abilitata ad esercitare in un
deterninato   ambito   voglia   estendere   l'abilitazione  ad  altri
territori,  puo' chiedere di svolgere un esame integrativo relativo a
detti  territori,  superato  il  quale  puo' svolgere l'attivita'. La
guida  turistica puo' altresi' chiedere di superare un esame relativo
alla conoscenza di una ulteriore lingua straniera.
    7.   Coloro   che   siano   gia'  in  possesso  dell'abilitazione
all'esercizio  di una delle professioni turistiche di cui all'art. 2,
possono,  attraverso  il  superamento  di  un  esame  per  le materie
differenziali,  conseguire  l'abilitazione  all'esercizio di un'altra
professione turistica.