Art. 4. D e r o g h e 1. Non e' richiesto il possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell'art. 3 per i seguenti soggetti: a) le guide degli Stati membri dell'Unione europea che accompagnano un gruppo di turisti nel corso di un viaggio organizzato con durata limitata nel tempo e a circuito chiuso, in base al decreto del Presidente della Repubblica del 13 dicembre1995; b) coloro che svolgono, senza compenso e senza carattere di professionalita' ed abitualita' le attivita' di cui alla presente legge esclusivamente in favore dei soci delle associazioni senza scopo di lucro previste dall'art. 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217. Qualora i medesimi siano sottoposti ad accertamento, devono presentare i documenti per dimostrare l'esistenza di tali requisiti; c) chi svolge in qualita' di titolare, direttore tecnico o dipendente di agenzia di viaggi, attivita' di accoglienza ed accompagnamento da e per porti, aeroporti, stazioni di mezzi di trasporto. 2. L'esercizio occasionale delle attivita' proprie della guida turistica e' consentito, previa acquisizione di nulla osta, a riconosciuti esperti della materia nel contesto di iniziative aventi finalita' didattiche e divulgative del patrimonio artistico e culturale dell'Emilia-Romagna, che siano organizzate: a) da enti ed organismi dello Stato o da enti locali territoriali, ovvero su incarico di essi, nell'ambito delle proprie funzioni; b) da organizzazioni pubbliche o private senza scopo di lucro, che abbiano quale finalita' statutaria la diffusione della conoscenza e della valorizzazione dei beni culturali. 3. Il nulla osta e' rilasciato dal comune entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, trascorsi i quali si considera concesso. 4. I comuni accertano il possesso, da parte delle guide di cui alla lettera a) del comma 1, della specifica documentazione prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 13 dicembre 1995.