Art. 5. Formazione professionale 1. La formazione professionale relativa alle professioni di cui alla presente legge si svolge con le modalita' stabilite dalla legge regionale 24 luglio 1979, n. 19. 2. Nel rispetto delle direttive regionali le province, singole o associate, organizzano corsi di formazione profrssionale ai fini della partecipazione agli esami per ottenere l'abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche di accompagnamento di cui alla presente legge. 3. I corsi di formazione relativi alla figura di guida ambientale-escursionistica possono prevedere indirizzi di specializzazione.