Art. 5.
                      Formazione professionale
    1.  La  formazione professionale relativa alle professioni di cui
alla  presente legge si svolge con le modalita' stabilite dalla legge
regionale 24 luglio 1979, n. 19.
    2.  Nel rispetto delle direttive regionali le province, singole o
associate,  organizzano  corsi  di  formazione  profrssionale ai fini
della   partecipazione   agli   esami   per  ottenere  l'abilitazione
all'esercizio  delle professioni turistiche di accompagnamento di cui
alla presente legge.
    3.   I   corsi  di  formazione  relativi  alla  figura  di  guida
ambientale-escursionistica    possono    prevedere    indirizzi    di
specializzazione.