Art. 6.
Elenchi   provinciali,   diplomi   di  abilitazione  e  tesserini  di
                           riconoscimento
    1.  La provincia istituisce appositi elenchi con riferimento alle
diverse  professioni  turistiche,  nei quali sono inseriti coloro che
hanno superato il relativo esame di abilitazione.
    2.  La  provincia  cura  la  pubblicazione annuale nel Bollettino
ufficiale  della  Regione  dei nominativi di coloro che si dichiarano
disponibili,  entro  il  31 ottobre  di  ciascun  anno, all'effettivo
esercizio  della  professione  per  la  quale  sono stati abilitati e
indicano  anche  le  lingue  straniere per le quali e' stato superato
l'esame.  L'elenco  delle guide turistiche indica altresi' gli ambiti
territoriali per i quali sussiste l'abilitazione.
    3.   La   provincia   rilascia   agli  abilitati  un  diploma  di
abilitazione  ed  un  tesserino personale di riconoscimento, il quale
deve  essere visibile durante l'attivita' professionale. Il tesserino
personale  deve  essere rinnovato ogni tre anni, previa presentazione
del  certificato di idoneita' psico-fisica di cui alla lettera c) del
comma 1 dell'art. 3.
    4.   L'attestato   di   abilitazione   deve  specificare  i  dati
anagrafici,  la  professione  alla  quale  si  riferisce,  le  lingue
straniere conosciute e, per le guide turistiche, gli ambiti nei quali
la professione puo' essere esercitata