Art. 7. Funzioni amministrative di vigilanza e controllo 1. I comuni esercitano le funzioni amministrative di vigilanza e controllo sulle attivita' professionali turistiche di accompagnamento di cui alla presente legge e concedono i nulla osta previsti al comma 3 dell'art. 4. 2. Per l'accertamento delle infrazioni e l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, si osservano le disposizioni della legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 "Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale" e successive modifiche. 3. I comuni sono tenuti a trasmettere alla provincia competente copia dei verbali delle contravvenzioni e degli eventuali reclami pervenuti dai clienti.