Art. 7.
          Funzioni amministrative di vigilanza e controllo
    1.  I comuni esercitano le funzioni amministrative di vigilanza e
controllo sulle attivita' professionali turistiche di accompagnamento
di cui alla presente legge e concedono i nulla osta previsti al comma
3 dell'art. 4.
    2.  Per  l'accertamento  delle  infrazioni  e l'irrogazione delle
sanzioni  amministrative  pecuniarie,  si  osservano  le disposizioni
della   legge   regionale   28 aprile   1984,   n.   21   "Disciplina
dell'applicazione   delle   sanzioni   amministrative  di  competenza
regionale" e successive modifiche.
    3.  I  comuni sono tenuti a trasmettere alla provincia competente
copia  dei  verbali  delle  contravvenzioni e degli eventuali reclami
pervenuti dai clienti.