Art. 8.
                       Sanzioni amministrative
    1.  Per  le  violazioni  della  presente  legge  si  applicano le
seguenti sanzioni amministrative:
      a) da   L.   1.000.000   a   L.   6.000.000.   per  l'esercizio
dell'attivita'  di  guida turistica, di accompagnatore turistico e di
guida   ambientale-escursionistica   senza  possesso  della  relativa
abilitazione;
      b) da  L.  100.000  a L. 600.000, per la mancata esibizione del
tesserino;
      c) da  L.  2.000.000 a L. 12.000.000, per le imprese turistiche
che  si  avvalgono  di  soggetti  non  abilitati all'esercizio di una
professione turistica di accompagnamento.
    2.  I proventi delle sanzioni sono introitati dai comuni a titolo
di  copertura  delle  spese di gestione delle funzioni di vigilanza e
controllo.