Art. 8. Sanzioni amministrative 1. Per le violazioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative: a) da L. 1.000.000 a L. 6.000.000. per l'esercizio dell'attivita' di guida turistica, di accompagnatore turistico e di guida ambientale-escursionistica senza possesso della relativa abilitazione; b) da L. 100.000 a L. 600.000, per la mancata esibizione del tesserino; c) da L. 2.000.000 a L. 12.000.000, per le imprese turistiche che si avvalgono di soggetti non abilitati all'esercizio di una professione turistica di accompagnamento. 2. I proventi delle sanzioni sono introitati dai comuni a titolo di copertura delle spese di gestione delle funzioni di vigilanza e controllo.