Art. 9. Sospensione e revoca dell'abilitazione 1. Oltre che nei casi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, l'abilitazione all'esercizio della professione puo' essere sospesa da uno a sei mesi nelle seguenti ipotesi: a) reiterate violazioni delle disposizioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'art. 8; b) comportamento scorretto nell'esercizio della attivita' professionale. 2. In caso di reiterata sospensione o in casi di particolare gravita' l'abilitazione puo' essere revocata 3. La sospensione e la revoca sono disposte dalla provincia sulla base dei verbali delle contravvenzioni disposte dai competenti organi del comune nel quale si e' verificata l'infrazione, nonche' dei reclami pervenuti dai clienti.