Art. 9.
               Sospensione e revoca dell'abilitazione
    1.  Oltre  che  nei  casi  previsti dalle vigenti disposizioni di
legge,  l'abilitazione  all'esercizio  della  professione puo' essere
sospesa da uno a sei mesi nelle seguenti ipotesi:
      a) reiterate  violazioni delle disposizioni di cui alle lettere
b) e c) del comma 1 dell'art. 8;
      b) comportamento   scorretto   nell'esercizio  della  attivita'
professionale.
    2.  In  caso  di  reiterata  sospensione o in casi di particolare
gravita' l'abilitazione puo' essere revocata
    3. La sospensione e la revoca sono disposte dalla provincia sulla
base dei verbali delle contravvenzioni disposte dai competenti organi
del  comune  nel  quale  si  e'  verificata l'infrazione, nonche' dei
reclami pervenuti dai clienti.