(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 15 del 3 febbraio 2000) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. Le disposizioni della presente legge sono volte, in attuazione degli articoli 5 e 7 del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, alla realizzazione ed al completamento degli interventi strutturali di emergenza gia' avviati nella Regione Emilia-Romagna in attuazione del decreto-legge n. 6 del 1998,convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' al completamento del programma di interventi sugli edifici pubblici e di culto, di cui all'art. 19, comma 1, lettera b) dello stesso decreto-legge n. 6 del 1998 convertito, con modificazioni dalla legge n. 61 del 1998. 2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 i soggetti attuatori si avvalgono delle procedure di cui all'art. 14, commi da 1 a 9 e 11 del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni dalla legge n. 61 del 1998.