Art. 5. Sostituzione comma 2 dell'art. 1 legge regionale 3 luglio 1998, n. 24 1. Il comma 2 dell'art. 1 della legge regionale n. 24 del 1998 e' cosi' sostituito: "2. per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, lettere a) e b) i soggetti attuatori possono avvalersi delle procedure di cui all'art. 14, commi da 1 a 9 della legge statale, nonche' del comma 14 dell'articolo medesimo limitatamente alla facolta' di avvalersi, nei limiti temporali ivi indicati, di liberi professionisti o, mediante convenzioni, di universita' e di enti pubblici di ricerca.".