Art. 7. Norma finanziaria 1. Agi oneri derivanti dalla presente legge, la Regione Emilia-Romagna fa fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli nelle parti entrate e spesa del bilancio regionale, che verranno dotati dei finanziamenti necessari in sede di approvazione della legge di bilancio, a norma di quanto disposto al comma 1, art. 11 della legge regionale n. 31/1977 e successive modificazioni ed integrazioni.