Regolamento di esecuzione della legge regionale 10 gennaio 1996, n. 6 e successive modificazioni ed in tegrazioni per la certificazione della qualifica dell'imprenditore agricolo a titolo principale I.A.T.P. Capo I I.A.T.P. ai sensi della legge regionale n. 6/1996 e successive modificazioni ed integrazioni Art. 1. Finalita' e ambito di applicazione 1. Nei Capi I e II del presente regolamento vengono stabilite, in esecuzione della legge regionale 10 gennaio 1996, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni, di seguito denominata "legge", le modalita' di documentazione e di certificazione della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale - I.A.T.P., la definizione degli aspetti operativi connessi con la cessazione del registro degli imprenditori agricoli, le modalita' di acquisizione dei dati relativi alle posizioni gia' verificate dalle commissioni provinciali per la tenuta del registro, nonche' per l'utilizzazione dei dati relativi alla posizione previdenziale presso l'I.N.P.S. - gestione ex S.C.A.U. 2. La qualifica di I.A.T.P. di cui al presente capo si applica a tutti i procedimenti amministrativi ove la stessa costituisce presupposto per l'emanazione del provvedimento finale, al sensi di norme regionali, statali e comunitarie. Art. 2. Qualifica di I.A.T.P. per le persone fisiche 1. Ai fini della legge, sono considerati imprenditori agricoli a titolo principale - persone fisiche: a) gli imprenditori agricoli lavoratori autonomi - titolari di una posizione previdenziale presso l'I.N.P.S. - gestione ex S.C.A.U. e che siano in possesso di sufficiente capacita' professionale. Per titolari di posizione previdenziale, si intendono tutti i soggetti per i quali vengono versati i contributi previdenziali. La qualifica di I.A.T.P. prescinde dalla qualifica soggettiva risultante ai fini previdenziali; b) gli imprenditori agricoli che dimostrino i seguenti requisiti: 1) di possedere un reddito proveniente dall'azienda agricola superiore al 50 per cento del reddito complessivo, dedotte le eventuali indennita' di carica elettiva in enti pubblici, in organizzazioni professionali agricole ed in persone giuridiche operanti in agricoltura; ai fini della determinazione del reddito complessivo, all'imprenditore agricolo titolare di piu' redditi viene riconosciuta la qualifica di I.A.T.P. se i redditi, diversi da quelli agrari, dominicali e da indennita' di carica, non superano il 25 per cento del volume d'affari derivante dall'attivita' agricola e desunto dalla dichiarazione I.V.A.; 2) di dedicare alla attivita' agricola oltre il 50 per cento del tempo complessivo di lavoro; 3) di possedere una sufficiente capacita' professionale; c) le societa' semplici di cui all'art. 2251 del codice civile (C.C.) e le societa' in nome collettivo di cui all'art. n. 2291 codice civile qualora almeno la meta' dei soci rispondano ai requisiti di cui alla lettera a), ovvero alla lettera b) del presente articolo e l'oggetto sociale risultante dal certificato di iscrizione al registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, ovvero dall'atto costitutivo, riguardi l'esercizio di attivita' dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'acquacoltura, all'allevamento del bestiame ed attivita' connesse e collaterali; d) le societa' in accomandita semplice di cui all'art. n. 2313 del codice civile, qualora almeno la meta' dei soci accomandatari rispondano ai requisiti di cui alla lettera a), ovvero alla lettera b) del presente articolo e l'oggetto sociale risultante dall'atto costitutivo riguardi l'esercizio di attivita' dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'acquacoltura, all'allevamento del bestiame ed attivita' connesse e collaterali. Art. 3. Verifica dei requisiti per la certificazione di I.A.T.P. - Persona fisica 1. La titolarita' della posizione previdenziale di cui alla lettera a), dell'art. 2, viene comprovata da idoneo certificato di iscrizione, ovvero da dichiarazione sotitutiva di certificazione di cui all'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Per reddito proveniente dall'azienda agricola cosi' come indicato alla lettera b), punto 1), dell'art. 2, si intende il cumulo dei redditi dominicali, agrari o derivanti da attivita' imprenditoriali considerate agricole a termine di legge o di decreto imputabili alla persona fisica. 3. Il reddito complessivo di cui alla lettera b), punto 1), del precedente art. 2, si desume dalla dichiarazione dei redditi. 4. La percentuale del 25% richiamata dall'ultima parte della lettera b), punto 1), dell'art. 2, va presa in esame solamente qualora il reddito proveniente dall'azienda agricola risulti inferiore al 50% del reddito complessivo; nel caso in cui piu' soggetti partecipino in qualita' di soci alla attivita' dell'azienda, il confronto va effettuato per ciascuno di essi con riferimento alla relativa quota del volume d' affari complessivo sviluppato dall'azienda medesima, determinata proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili. 5. Le pensioni agricole non sono considerate reddito proveniente dall'azienda agricola, ma devono essere computate nel reddito complessivo dell'imprenditore. 6. Per l'assolvimento del requisito temporale di cui alla lettera b), punto 2), dell'art. 2, e' comunque necessario che la persona fisica dedichi all'attivita' agricola oltre il 50% del tempo di lavoro che una persona fisica impiegata a tempo pieno dedicherebbe all'attivita' lavorativa. Ai fini dell'individuazione del tempo complessivo di lavoro, si fa riferimento all'impiego annuo dell'unita' di lavoro uomo, pari a 1.900 ore. 7. I parametri reddituali e temporali di cui ai commi precedenti, vanno riferiti all'annata precedente a quella di presentazione della domanda tesa ad ottenere la qualifica di I.A.T.P. 8. Il requisito della capacita' professionale di cui agli articoli 2 e 4 del presente regolamento, va dimostrato ai sensi del comma 2, dell'art. 2, della legge. 9. Con riferimento alla lettera c), del comma 2, dell'art. 2, della legge, per attestato di frequenza si intende l'attestato di frequenza con profitto a corsi di formazione, della durata di almeno 150 ore, previsti dai regolamenti comunitari, organizzati dalla Regione nell'ambito del piano regionale della formazione professionale di cui agli articoli 8, come modificato dall'art. 34 della legge regionale 19 giugno 1985, n. 25, e 9 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 e specificamente indirizzati ai soggetti che intendono esercitare l'attivita' agricola, ovvero ad altri corsi di formazione agraria, di durata non inferiore, autorizzati e riconosciuti dalla Regione, ovvero ad equipollenti corsi di formazione organizzati dallo Stato o dalle Regioni. Detti corsi devono comprendere anche applicazioni di carattere pratico e devono avere per oggetto programmi integrati, avuto riguardo soprattutto ai problemi della moderna organizzazione e conduzione dell'impresa agricola singola o associata. 10. Con riferimento alla lettera d), del comma 2, dell'art. 2, della legge, si considera aver esercitato continuativamente per un triennio le attivita' dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all' acquacoltura, all'allevamento del bestiame ed attivita' connesse e collaterali, il soggetto iscritto per lo stesso periodo negli elenchi previdenziali relativi al settore agricolo. 11. Per l'imprenditore agricolo gia' iscritto all'Albo professionale di cui alla legge regionale 4 aprile 1972, n. 10, si prescinde dalla verifica del requisito della capacita' professionale in quanto gia' accertato all'epoca dell'iscrizione. Art. 4. Qualifica di IA.T.P. per le persone diverse dalle persone fisiche 1. Ai fini della legge, sono considerati I.A.T.P. - persone diverse dalle persone fisiche: a) le societa' per azioni di cui all'art. 2325 del codice civile, le societa' in accomandita per azioni di cui all'art. 2462 del codice civile, e le societa' a responsabilita' limitata di cui all'art. 2472 del codice civile, che siano in possesso dei seguenti requisiti: 1) lo statuto preveda l'esercizio di attivita' diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all' acquacoltura, all'allevamento del bestiame ed attivita' connesse e collaterali; 2) il reddito dell'azienda agricola condotta sia almeno pari al 50 per cento del reddito complessivo ricavabile dal bilanci approvati negli ultimi due anni; 3) la persona preposta alla conduzione dell'azienda possieda sufficiente capacita' professionale. La preposizione alla conduzione deve riferirsi ad una sola azienda agricola; b) le societa' cooperative di cui all' articolo 2511 del codice civile, i consorzi di cui all'art. 2612 del codice civile e le societa' consortili di cui all'art. 2615-ter del codice civile che, oltre ad essere in possesso dei requisiti di cui alla lettera b), del comma 1, dell'art. 2, della legge, ottemperino alle seguenti ulteriori condizioni: 1) l'oggetto sociale riguardi unicamente l'attivita' diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'acquacoltura, all'allevamento del bestiame ed attivita' connesse e collaterali; 2) almeno due terzi dei soci o consorziati siano in possesso della qualifica di I.A.T.P. Art. 5. Verifica dei requisiti per la certtficazione di I.A.T.P. persone diverse dalle persone fisiche 1. Il requisito reddituale di cui alla lettera a), punto 2), dell'art. 4 del presente regolamento, deve sussistere in ciascuno dei bilanci approvati negli ultimi due anni. 2. Ai fini della lettera a), punto 3), dell'art. 4. del presente regolamento, una persona gia' preposta alla conduzione di un'azienda agricola non puo' essere preposta alla conduzione di altra azienda sia nell'ambito della stessa impresa sia di altra, anche se l'azienda e' sita al di fuori del territorio regionale. Resta comunque ferma la possibilita' per il preposto di condurre la propria azienda agricola. Art. 6. Beneficiari non soggetti alla iscrizione al registro delle imprese 1. I soggetti per i quali non opera l'obbligo dell'iscrizione al registro delle imprese indicati al comma 2, dell'art. 84, della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, sono gli imprenditori agricoli di cui al comma 3, dell'art. 2, della legge 25 marzo 1997, n. 77. Gli stessi sono ammessi a beneficiare degli incentivi e degli interventi economici in agricoltura riservati alle aziende agricole di produzione primaria, qualora finalizzati alla agricoltura eco-compatibile, ovvero siano a cio' autorizzati da specifiche leggi di intervento. 2. Gli organismi associativi degli imprenditori, gli Enti e gli altri soggetti pubblici o privati, individuati al comma 2, dell'art. 84, della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, ancorche' non iscritti al Registro delle imprese, possono beneficiare degli incentivi e degli interventi economici in agricoltura, qualora finalizzati alla agricoltura ecocompatibile, ovvero siano a cio' autorizzati da specifiche leggi di intervento. Capo II Modalita' di documentazione e di certificazione della qualifica di I.A.T.P. ai sensi della legge regionale 6/1996 Art. 7. Compiti delle C.C.I.A.A. 1. E' delegata alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi del comma 3 dell'art. 84 della legge regionale n. 13/1998 e dell'art. 9 della legge regionale n. 6/1996 come da ultimo modificato dal comma 6 dell'art. 84 della legge regionale n. 13/1998, la certificazione della qualifica di I.A.T.P., secondo le modalita' previste dal presente regolamento. 2. E' competenza delle C.C.I.A.A. organizzare un archivio informatizzato unitario dei dati relativi agli imprerditori agricoli, ai coltivatori diretti, nonche' agli I.AT.P., al quale possano accedere anche gli uffici della amministrazione regionale, integrando l'archivio gia' esistente presso l'ufficio del registro delle imprese, secondo le modalita' del presente regolamento. 3. La gestione informatizzata dei dati mediante l'utilizzo dell'archivio di cui al comma 2, avra' inizio entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento. 4. Le C.C.I.A.A. adottano un modello di domanda atto all'ottenimento della certificazione di I.A.T.P. di contenuto uniforme sull'intero territorio regionale, applicando le disposizioni in materia di autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. Art. 8. Modalita' di presentazione delle domande 1. La domanda tesa ad ottenere la certificazione della qualifica di I.A.T.P. e' presentata da parte del titolare dell'impresa alla C.C.I.A.A. presso la quale la stessa e' iscritta ai sensi dell'art. 8 della legge n. 580/1993, corredata dalla seguente documentazione: a) per le imprese individuali: 1) dichiarazione come da allegato A), ovvero da allegato B), da rilasciare da parte del titolare dell'impresa; b) per le societa' di persone: 1) dichiarazione come da allegato A), ovvero da allegato B), da rilasciare da parte di ogni singolo socio I.A.T.P. (per le S.a.s. solo dai soci accomandatari I.A.T.P.; c ) per le societa' per azioni, le societa' in accomandita per azioni e le societa' a responsabilita' limitata: 1) dichiarazione come da allegato C), da rilasciare da parte del legale rappresentante; 2) dichiarazione come da allegato D), da rilasciare da parte della persona preposta alla conduzione dell'azienda, individuata nell'allegato C); d) per le societa' cooperative, i consorzi e le societa' consortili: 1) dichiarazione come da allegato C), da rilasciare da parte del legale rappresentante; 2) dichiarazione come da allegato D), da rilasciare da parte della persona preposta alla conduzione dell'azienda individuata nell'allegato C); 3) elenco soci o consorziati sottoscritto dal legale rappresentante; 4) dichiarazione come da allegato A), ovvero da allegato C), da rilasciare da parte del singolo socio o componente I.A.T.P. 2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 possono costituire parte integrante della domanda di cui al comma 4 dell'art. 7. Art. 9. Modalita' di certificazione 1. La qualifica di I.A.T.P. e' attestata dalla C.C.I.A.A. mediante il rilascio all'interessato di idoneo certificato. Le C.C.I.A.A. predisporranno tale certificazione utilizzando come base i modelli predisposti per l'iscrizione al Registro delle imprese - approvati con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 - integrati con le seguenti ulteriori informazioni: a) per i soggetti di cui al n. 2) della lettera a) dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 581/1995: 1) qualifica di I.A.T.P dei soci accomandatari ed eventuale qualifica di I.A.T.P. delle societa' in accomandita semplice; 2) qualifica di I.A.T.P. dei singoli soci ed eventuale qualifica di I.A.T.P. delle societa' in nome collettivo; 3) qualifica di I.A.T.P. dell'impresa per le societa' per azioni, le societa' in accomandita per azioni, le societa' a responsabilita' limitata e le societa' cooperative; b) per i soggetti di cui al n. 3) della lettera a) dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 581/1995: qualifica di I.A.T.P. dell'impresa; c) per gli imprenditori agricoli e per i piccoli imprenditori coltivatori diretti di cui ai nn. 7) e 8) della lettera a) dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 581/1995: qualifica di I.A.T.P. dell'imprenditore; d) per le societa' semplici di cui al n. 9) della lettera a) dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 581/1995: qualifica di I.A.T.P. dei singoli soci ed eventuale qualifica di I.A.T.P. della societa'. 2. Il certificato di cui al comma precedente, oltre alla qualifica di I.A.T.P., attestera' anche l'iscrizione al Registro delle imprese di cui alla legge n. 580/1993. 3. La qualifica di I.A.T.P. decorre, in caso di accoglimento della domanda, dalla data di presentazione della stessa. Art. 10. comunicazioni di variazione 1. Compete agli interessati comunicare alle C.C.I.A.A. eventuali variazioni delle condizioni comportanti la perdita dei requisiti necessari per l'ottenimento della qualifica di I.A.T.P., compresa la cessazione della attivita' agricola. La comunicazione deve essere presentata entro trenta giorni da quello in cui le variazioni, ovvero la cessazione della attivita' agricola, si verificano. Il termine dei trenta giorni decorre: a) per le imprese individuali e le societa' di persone per le quali costituisce presupposto per la qualifica di I.A.T.P. la titolarita' di una posizione previdenziale, dalla data di comunicazione della avvenuta cancellazione dagli elenchi I.N.P.S. - gestione ex S.C.A.U.; b) per le imprese individuali e le societa' di persone per le quali costituisce presupposto per la qualifica di I.A.T.P. il possesso dei requisiti di cui alla lettera b), dell'art. 2 del presente regolamento, dalla data di scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativi alla annata precedente; c) per le societa' per azioni, le societa' in accomandita per azioni, le societa' a responsabilita' limitata, le societa' cooperative, i consorzi e le societa' consortili di cui all'art. 4 del presente regolamento, da quello previsto dagli articoli numeri 2435 o 2615-bis del codice civile per il deposito dei bilanci o della situazione patrimoniale. 2. La perdita della qualifica di I.A.T.P. decorre dalla data di presentazione della comunicazione di cui al comma 1. Nel caso di omessa presentazione, la perdita della qualifica di I.A.T.P. decorre: a) per i soggetti di cui alla lettera a) del comma 1, dalla data di comunicazione della avvenuta cancellazione; b) per i soggetti di cui alle lettera b) e c) del comma 1, dal 31 dicembre dell'anno precedente quello nel corso del quale la comunicazione avrebbe dovuto essere presentata. 3. Coloro che non hanno provveduto a comunicare la perdita dei prescritti requisiti per la qualifica di I.A.T.P. nei termini previsti dal presente regolamento, e che hanno ottenuto un qualsivoglia beneficio economico dalla amministrazione regionale in virtu' della qualifica di I.A.T.P. non piu' posseduta, incorrono nella restituzione di quanto percepito maggiorato degli interessi previsti dalla normativa in vigore. Art. 11. C o n t r o l l i 1. In aggiunta ai controlli esercitati dalle C.C.I.A.A. in applicazione della normativa in materia di autocertificazione, gli ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio (I.P.A.), annualmente, individuano un campione casuale rappresentativo del 5% dei soggetti beneficiai di provvidenze ottenute in virtu' della qualifica di I.A.T.P; su detto campione, l'L.P.A. provveddera' alla verifica della sussistenza dei prescritti requisit alla data della concessione dell'incentivo. Art. 12. Assegnazione della qualtfica di I.A.T.P. agli imprenditori ed ai partecipanti familiari gia' iscritti ai sensi della legge regionale n. 6/1996 1. Ai soggetti le cui posizioni siano gia' state verificate dalle Commissioni provinciali per la tenuta del Registro di cui alla legge, la qualifica di I.A.T.P. viene assegnata d'ufficio da parte della C.C.I.A.A. purche' gli stessi siano iscritti al Registro delle imprese di cui alla legge n. 580/1993. La qualifica di I.A.T.P. ha efficacia dalla data di iscrizione al Registro di cui alla legge. 2. Al fine di consentire l'utilizzazione dei dati relativi alla posizione previdenziale presso l'I.N.P.S. - gestione ex S.C.A.U., ai soggetti in possesso della prescritta capacita' professionale, la qualifica di I.A.T.P. viene assegnata d'ufficio da parte delle C.C.I.A.A. purche' gli stessi siano iscritti presso il registro delle imprese e siano titolari di tale posizione previdenziale. La qualifica di I.A.T.P. ha efficacia dalla data di sussistenza di entrambi i requisiti di iscrizione all'istituto previdenziale e della capacita' professionale. 3. Per le sole domande di incentivo o intervento economico presentate alla Regione prima dell'entrata in vigore della legge regionale n. 13/1998, da parte di coadiuvanti o partecipanti familiari di cui all'art. 230-bis del codice civile, che siano dichiarati come tali presso il registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge n. 580/1993, i medesimi sono assimilati agli I.A.T.P. qualora rispondano ai requisiti di cui alla lettera a), ovvero alla lettera b), dell'art. 2, sussistano le condizioni di cui al quarto comma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e l'attivita' dell'impresa cui partecipano riguardi l'attivita' diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'acqua-coltura, all'allevamento del bestiame ed attivita' connesse e collaterali. 4. I soggetti di cui al comma precedente, dimostreranno la qualifica di I.A.T.P. mediante presentazione di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', anche successivamente all'avvio della gestione informatizzata. Capo III Qualifica di i.a.t.p. ai sensi dell'art. 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153 Art. 13. Ambito di applicazione 1. Il presente capo definisce i criteri per la certificazione della qualifica di I.A.T.P. ai sensi dell'art. 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153. 2. La qualifica di I.A.T.P., certificata ai sensi del precedente comma 1, trova applicazione esclusivamente in quei procedimenti ove la stessa e' richiesta per espressa disposizione di legge. Art. 14. Definizione 1. Si considera a titolo principale, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 153/1975, l'imprenditore che dedica alla attivita' agricola almeno due terzi del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricava dall'attivita' medesima almeno due terzi del proprio reddito globale da lavoro risultante dalla propria posizione fiscale. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, si considera imprenditore la persona fisica titolare di una impresa individuale iscritta al registro di cui alla legge n. 580/1993, ovvero il socio di societa' semplice o in nome collettivo, o il socio accomandatario di societa' in accomandita semplice, regolarmente iscritte al registro delle imprese. Per i soggetti di cui all'art. 2 della legge 25 marzo 1997, n. 77, la titolarita' o la contitolarita' di un numero di partita I.V.A. nel settore agricolo, tiene luogo alla iscrizione al registro delle imprese. Si considerano altresi' come imprenditori, i coadiuvanti familiari che, pur non essendo titolari dell'impresa, collaborano o hanno collaborato con il conduttore per almeno tre anni; detta collaborazione si desume, in via esclusiva, mediante l'iscrizione all'I.N.P.S. - gestione ex S.C.A.U. 3. I requisiti di tempo e di reddito di cui all'art. 12 della legge n. 153/1975, sono assolti esclusivamente mediante l'iscrizione all'I.NP.S. - gestione ex S.C.A.U. in qualita' di lavoratori autonomi, prescinlendo dalla qualifica soggettiva assegnata ai fini previdenziali. Art. 15. Certtficazione della qualifica l. La domanda per l'ottenimento della qualifica di I.A.T.P. ai sensi dell'art. 12 della legge n. 153/1975, deve essere presentata all'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio, corredata dal certificato di iscrizione agli elenchi previdenziali, ovvero da idonea dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 2 della legge n. 15/1968 e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Il direttore dell'I.P.A. accerta l'esistenza dei prescritti requisiti e attesta la qualifica di I.A.T.P. 3. Alle domande presentate precedentemente alla entrata in vigore del presente regolamento, si applicano le disposizioni vigenti a quella data. Capo IV Modalita' per l'acquisizione delle ulteriori informazioni necessarie per la gestione informatizzata unitaria dei dati e per il rimborso delle spese alle C.C.I.A.A. norme abrogative. Art. 16. Gestione informatizzata dei dati relativi ai coltivatori diretti 1. L'iscrizione agli elenchi previdenziali dell'I.N.P.S. - gestione ex S.C.A.U. in qualita' di coltivatore diretto, quale titolare dell'impresa, ovvero coadiuvante o partecipante familiare, ovvero socio di una societa' semplice o in nome collettivo, ovvero socio accomandatario di una societa' in accomandita semplice ovvero socio di una cooperativa, costituisce requisito sufficiente al fine dell'attestazione da parte degli ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio della qualifica di coltivatore diretto nei confronti del soggetto interessato. 2. Ai soli fini di cui al precedente comma, nell'ambito dell'archivio informatizzato di cui al comma 2, dell'art. 7 del presente Regolamento, le C.C.I.A.A. forniscono anche l'informazione relativa alla qualifica di coltivatore diretto, ricavandola dagli elenchi previdenziali dell'I.N.P.S. - gestione ex S.C.A.U. 3. L'attestazione della qualifica di coltivatore diretto nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, che non siano titolari di una posizione previdenziale, e' subordinata all'accertamento dell'esistenza in capo al medesimi dei requisiti previsti dalle specifiche leggi di settore, da parte degli ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio. Art. 17. Rimborso delle spese da sostenere 1. Le spese che le C.C.I.A.A. possono chiedere a rimborso alla amministrazione regionale ai sensi del comma 15, dell'art. 84, della legge regionale n. 13/1998, per la certificazione e la gestione informatizzata dei dati relativi agli imprenditori agricoli, nonche' per la tenuta dell'elenco degli operatori agrituristici, vengono disciplinate con apposite convenzioni da stipulare tra i due enti. 2. Per quanto riguarda la tenuta dell'elenco degli operatori agrituristici, l'amministrazione regionale mette a disposizione delle C.C.I.A.A. le specifiche procedure gestionali e provvede alle necessarie operazioni di manutenzione delle stesse. Art. 18. Rimborso delle spese gia' sostenute 1. Le spese gia' sostenute dalle C.C.I.A.A, per la tenuta del registro degli imprenditori agricoli e per il funzionamento delle commissioni provinciali, sono rimborsate dalla amministrazione regionale previa presentazione di apposita domanda di rimborso, indirizzata alla direzione regionale dell'agricoltura, corredata da una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente attestante le spese sostenute e rimborsabili ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 6/1996. Art. 19. Abrogazione di norme 1. E abrogato il D.P.G.R. 9 settembre 1997, n. 0294/Pres. Art. 20. Entrata in vigore 1. II presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Visto il presidente: Antonione (Omissis).