Regolamento di esecuzione della legge regionale 10 gennaio 1996, n. 6
   e  successive modificazioni ed in tegrazioni per la certificazione
   della  qualifica  dell'imprenditore  agricolo  a titolo principale
   I.A.T.P.
                               Capo I
   I.A.T.P. ai sensi della legge regionale n. 6/1996 e successive
                    modificazioni ed integrazioni
                               Art. 1.
                 Finalita' e ambito di applicazione
    1. Nei Capi I e II del presente regolamento vengono stabilite, in
esecuzione  della  legge regionale 10 gennaio 1996, n. 6 e successive
modificazioni  ed  integrazioni,  di  seguito  denominata "legge", le
modalita'  di  documentazione  e di certificazione della qualifica di
imprenditore  agricolo a titolo principale - I.A.T.P., la definizione
degli aspetti operativi connessi con la cessazione del registro degli
imprenditori agricoli, le modalita' di acquisizione dei dati relativi
alle  posizioni  gia' verificate dalle commissioni provinciali per la
tenuta  del  registro,  nonche' per l'utilizzazione dei dati relativi
alla posizione previdenziale presso l'I.N.P.S. - gestione ex S.C.A.U.
    2.  La qualifica di I.A.T.P. di cui al presente capo si applica a
tutti   i  procedimenti  amministrativi  ove  la  stessa  costituisce
presupposto  per  l'emanazione  del provvedimento finale, al sensi di
norme regionali, statali e comunitarie.
                               Art. 2.
            Qualifica di I.A.T.P. per le persone fisiche
    1.  Ai fini della legge, sono considerati imprenditori agricoli a
titolo principale - persone fisiche:
      a) gli  imprenditori agricoli lavoratori autonomi - titolari di
una  posizione previdenziale presso l'I.N.P.S. - gestione ex S.C.A.U.
e  che  siano in possesso di sufficiente capacita' professionale. Per
titolari  di  posizione  previdenziale, si intendono tutti i soggetti
per  i quali vengono versati i contributi previdenziali. La qualifica
di  I.A.T.P.  prescinde dalla qualifica soggettiva risultante ai fini
previdenziali;
      b) gli   imprenditori   agricoli   che  dimostrino  i  seguenti
requisiti:
        1)  di possedere un reddito proveniente dall'azienda agricola
superiore  al  50  per  cento  del  reddito  complessivo,  dedotte le
eventuali   indennita'  di  carica  elettiva  in  enti  pubblici,  in
organizzazioni   professionali  agricole  ed  in  persone  giuridiche
operanti  in  agricoltura;  ai  fini della determinazione del reddito
complessivo, all'imprenditore agricolo titolare di piu' redditi viene
riconosciuta la qualifica di I.A.T.P. se i redditi, diversi da quelli
agrari,  dominicali e da indennita' di carica, non superano il 25 per
cento del volume d'affari derivante dall'attivita' agricola e desunto
dalla dichiarazione I.V.A.;
        2)  di dedicare alla attivita' agricola oltre il 50 per cento
del tempo complessivo di lavoro;
        3) di possedere una sufficiente capacita' professionale;
      c) le  societa' semplici di cui all'art. 2251 del codice civile
(C.C.)  e  le  societa'  in  nome  collettivo di cui all'art. n. 2291
codice  civile  qualora  almeno  la  meta'  dei  soci  rispondano  ai
requisiti di cui alla lettera a), ovvero alla lettera b) del presente
articolo e l'oggetto sociale risultante dal certificato di iscrizione
al registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580,
ovvero  dall'atto  costitutivo,  riguardi  l'esercizio  di  attivita'
dirette    alla    coltivazione   del   fondo,   alla   silvicoltura,
all'acquacoltura,  all'allevamento del bestiame ed attivita' connesse
e collaterali;
      d) le  societa' in accomandita semplice di cui all'art. n. 2313
del  codice  civile,  qualora  almeno la meta' dei soci accomandatari
rispondano  ai  requisiti di cui alla lettera a), ovvero alla lettera
b)  del  presente  articolo  e l'oggetto sociale risultante dall'atto
costitutivo   riguardi   l'esercizio   di   attivita'   dirette  alla
coltivazione   del   fondo,   alla   silvicoltura,  all'acquacoltura,
all'allevamento del bestiame ed attivita' connesse e collaterali.
                               Art. 3.
      Verifica dei requisiti per la certificazione di I.A.T.P.
                          - Persona fisica
    1.  La  titolarita'  della  posizione  previdenziale  di cui alla
lettera  a),  dell'art.  2, viene comprovata da idoneo certificato di
iscrizione,  ovvero  da dichiarazione sotitutiva di certificazione di
cui  all'art.  2  della  legge  4 gennaio  1968,  n.  15 e successive
modificazioni ed integrazioni.
    2.  Per  reddito  proveniente  dall'azienda  agricola  cosi' come
indicato alla lettera b), punto 1), dell'art. 2, si intende il cumulo
dei   redditi   dominicali,   agrari   o   derivanti   da   attivita'
imprenditoriali  considerate agricole a termine di legge o di decreto
imputabili alla persona fisica.
    3.  Il  reddito complessivo di cui alla lettera b), punto 1), del
precedente art. 2, si desume dalla dichiarazione dei redditi.
    4.  La  percentuale  del  25%  richiamata dall'ultima parte della
lettera  b),  punto  1),  dell'art.  2,  va  presa in esame solamente
qualora   il   reddito   proveniente  dall'azienda  agricola  risulti
inferiore  al  50%  del  reddito  complessivo;  nel  caso in cui piu'
soggetti partecipino in qualita' di soci alla attivita' dell'azienda,
il  confronto va effettuato per ciascuno di essi con riferimento alla
relativa   quota   del   volume   d'  affari  complessivo  sviluppato
dall'azienda  medesima,  determinata  proporzionalmente alla quota di
partecipazione agli utili.
    5.  Le pensioni agricole non sono considerate reddito proveniente
dall'azienda   agricola,  ma  devono  essere  computate  nel  reddito
complessivo dell'imprenditore.
    6. Per l'assolvimento del requisito temporale di cui alla lettera
b),  punto  2),  dell'art.  2,  e' comunque necessario che la persona
fisica  dedichi  all'attivita'  agricola  oltre  il  50% del tempo di
lavoro  che  una  persona fisica impiegata a tempo pieno dedicherebbe
all'attivita'  lavorativa.  Ai  fini  dell'individuazione  del  tempo
complessivo   di   lavoro,   si   fa  riferimento  all'impiego  annuo
dell'unita' di lavoro uomo, pari a 1.900 ore.
    7. I parametri reddituali e temporali di cui ai commi precedenti,
vanno  riferiti all'annata precedente a quella di presentazione della
domanda tesa ad ottenere la qualifica di I.A.T.P.
    8.  Il  requisito  della  capacita'  professionale  di  cui  agli
articoli  2  e 4 del presente regolamento, va dimostrato ai sensi del
comma 2, dell'art. 2, della legge.
    9.  Con  riferimento  alla  lettera c), del comma 2, dell'art. 2,
della  legge,  per  attestato  di frequenza si intende l'attestato di
frequenza  con profitto a corsi di formazione, della durata di almeno
150  ore,  previsti  dai  regolamenti  comunitari,  organizzati dalla
Regione    nell'ambito   del   piano   regionale   della   formazione
professionale  di  cui  agli articoli 8, come modificato dall'art. 34
della  legge  regionale  19 giugno  1985,  n.  25,  e  9  della legge
regionale  16 novembre  1982,  n.  76 e specificamente indirizzati ai
soggetti  che  intendono  esercitare  l'attivita' agricola, ovvero ad
altri   corsi   di  formazione  agraria,  di  durata  non  inferiore,
autorizzati  e  riconosciuti  dalla  Regione,  ovvero ad equipollenti
corsi  di  formazione  organizzati dallo Stato o dalle Regioni. Detti
corsi  devono  comprendere  anche applicazioni di carattere pratico e
devono   avere   per  oggetto  programmi  integrati,  avuto  riguardo
soprattutto  ai  problemi  della  moderna organizzazione e conduzione
dell'impresa agricola singola o associata.
    10.  Con  riferimento  alla lettera d), del comma 2, dell'art. 2,
della  legge,  si  considera aver esercitato continuativamente per un
triennio  le  attivita'  dirette  alla  coltivazione  del fondo, alla
silvicoltura,  all'  acquacoltura,  all'allevamento  del  bestiame ed
attivita'  connesse e collaterali, il soggetto iscritto per lo stesso
periodo negli elenchi previdenziali relativi al settore agricolo.
    11.   Per   l'imprenditore   agricolo   gia'   iscritto  all'Albo
professionale  di  cui  alla legge regionale 4 aprile 1972, n. 10, si
prescinde  dalla verifica del requisito della capacita' professionale
in quanto gia' accertato all'epoca dell'iscrizione.
                               Art. 4.
  Qualifica di IA.T.P. per le persone diverse dalle persone fisiche
    1.  Ai  fini  della  legge,  sono  considerati I.A.T.P. - persone
diverse dalle persone fisiche:
      a) le  societa'  per  azioni  di  cui  all'art. 2325 del codice
civile,  le  societa'  in accomandita per azioni di cui all'art. 2462
del  codice  civile,  e le societa' a responsabilita' limitata di cui
all'art.  2472  del codice civile, che siano in possesso dei seguenti
requisiti:
        1)  lo  statuto preveda l'esercizio di attivita' diretta alla
coltivazione   del   fondo,  alla  silvicoltura,  all'  acquacoltura,
all'allevamento del bestiame ed attivita' connesse e collaterali;
        2)  il reddito dell'azienda agricola condotta sia almeno pari
al  50  per  cento  del  reddito  complessivo  ricavabile dal bilanci
approvati negli ultimi due anni;
        3)  la persona preposta alla conduzione dell'azienda possieda
sufficiente  capacita' professionale. La preposizione alla conduzione
deve riferirsi ad una sola azienda agricola;
      b) le societa' cooperative di cui all' articolo 2511 del codice
civile,  i  consorzi  di  cui  all'art.  2612  del codice civile e le
societa'  consortili  di cui all'art. 2615-ter del codice civile che,
oltre ad essere in possesso dei requisiti di cui alla lettera b), del
comma   1,  dell'art.  2,  della  legge,  ottemperino  alle  seguenti
ulteriori condizioni:
        1)  l'oggetto sociale riguardi unicamente l'attivita' diretta
alla  coltivazione  del  fondo,  alla silvicoltura, all'acquacoltura,
all'allevamento del bestiame ed attivita' connesse e collaterali;
        2)  almeno due terzi dei soci o consorziati siano in possesso
della qualifica di I.A.T.P.
                               Art. 5.
Verifica  dei  requisiti  per  la  certtficazione di I.A.T.P. persone
                    diverse dalle persone fisiche
    1.  Il  requisito  reddituale  di  cui alla lettera a), punto 2),
dell'art. 4 del presente regolamento, deve sussistere in ciascuno dei
bilanci approvati negli ultimi due anni.
    2.  Ai fini della lettera a), punto 3), dell'art. 4. del presente
regolamento,  una persona gia' preposta alla conduzione di un'azienda
agricola  non  puo'  essere preposta alla conduzione di altra azienda
sia nell'ambito della stessa impresa sia di altra, anche se l'azienda
e' sita al di fuori del territorio regionale. Resta comunque ferma la
possibilita' per il preposto di condurre la propria azienda agricola.
                               Art. 6.
 Beneficiari non soggetti alla iscrizione al registro delle imprese
    1.  I soggetti per i quali non opera l'obbligo dell'iscrizione al
registro delle imprese indicati al comma 2, dell'art. 84, della legge
regionale  9 novembre  1998, n. 13, sono gli imprenditori agricoli di
cui  al  comma  3, dell'art. 2, della legge 25 marzo 1997, n. 77. Gli
stessi  sono ammessi a beneficiare degli incentivi e degli interventi
economici   in   agricoltura   riservati  alle  aziende  agricole  di
produzione    primaria,    qualora   finalizzati   alla   agricoltura
eco-compatibile,  ovvero siano a cio' autorizzati da specifiche leggi
di intervento.
    2.  Gli  organismi associativi degli imprenditori, gli Enti e gli
altri  soggetti pubblici o privati, individuati al comma 2, dell'art.
84,  della  legge  regionale  9 novembre  1998,  n. 13, ancorche' non
iscritti   al  Registro  delle  imprese,  possono  beneficiare  degli
incentivi  e  degli  interventi  economici  in  agricoltura,  qualora
finalizzati  alla  agricoltura  ecocompatibile,  ovvero  siano a cio'
autorizzati da specifiche leggi di intervento.
                               Capo II
   Modalita' di documentazione e di certificazione della qualifica
          di I.A.T.P. ai sensi della legge regionale 6/1996
                               Art. 7.
                      Compiti delle C.C.I.A.A.
    1. E' delegata alle Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura,  ai sensi del comma 3 dell'art. 84 della legge regionale
n.  13/1998  e  dell'art.  9  della legge regionale n. 6/1996 come da
ultimo  modificato  dal comma 6 dell'art. 84 della legge regionale n.
13/1998,  la  certificazione  della qualifica di I.A.T.P., secondo le
modalita' previste dal presente regolamento.
    2.   E'  competenza  delle  C.C.I.A.A.  organizzare  un  archivio
informatizzato unitario dei dati relativi agli imprerditori agricoli,
ai  coltivatori  diretti,  nonche'  agli  I.AT.P.,  al  quale possano
accedere anche gli uffici della amministrazione regionale, integrando
l'archivio   gia'  esistente  presso  l'ufficio  del  registro  delle
imprese, secondo le modalita' del presente regolamento.
    3.  La  gestione  informatizzata  dei  dati  mediante  l'utilizzo
dell'archivio  di  cui  al  comma  2,  avra' inizio entro dodici mesi
dall'entrata in vigore del presente regolamento.
    4.   Le   C.C.I.A.A.   adottano   un   modello  di  domanda  atto
all'ottenimento   della   certificazione  di  I.A.T.P.  di  contenuto
uniforme sull'intero territorio regionale, applicando le disposizioni
in  materia  di  autocertificazione  e/o dichiarazione sostitutiva di
atto di notorieta'.
                               Art. 8.
              Modalita' di presentazione delle domande
    1.  La domanda tesa ad ottenere la certificazione della qualifica
di  I.A.T.P.  e'  presentata  da parte del titolare dell'impresa alla
C.C.I.A.A. presso la quale la stessa e' iscritta ai sensi dell'art. 8
della legge n. 580/1993, corredata dalla seguente documentazione:
      a) per le imprese individuali:
        1)  dichiarazione come da allegato A), ovvero da allegato B),
da rilasciare da parte del titolare dell'impresa;
      b) per le societa' di persone:
        1)  dichiarazione come da allegato A), ovvero da allegato B),
da  rilasciare da parte di ogni singolo socio I.A.T.P. (per le S.a.s.
solo dai soci accomandatari I.A.T.P.;
      c  ) per le societa' per azioni, le societa' in accomandita per
azioni e le societa' a responsabilita' limitata:
        1)  dichiarazione come da allegato C), da rilasciare da parte
del legale rappresentante;
        2)  dichiarazione come da allegato D), da rilasciare da parte
della  persona  preposta  alla  conduzione  dell'azienda, individuata
nell'allegato C);
      d) per  le  societa'  cooperative,  i  consorzi  e  le societa'
consortili:
        1)  dichiarazione come da allegato C), da rilasciare da parte
del legale rappresentante;
        2)  dichiarazione come da allegato D), da rilasciare da parte
della  persona  preposta  alla  conduzione  dell'azienda  individuata
nell'allegato C);
        3)   elenco   soci  o  consorziati  sottoscritto  dal  legale
rappresentante;
        4)  dichiarazione come da allegato A), ovvero da allegato C),
da rilasciare da parte del singolo socio o componente I.A.T.P.
    2.  Le  dichiarazioni  di cui al comma 1 possono costituire parte
integrante della domanda di cui al comma 4 dell'art. 7.
                               Art. 9.
                     Modalita' di certificazione
    1.  La  qualifica  di  I.A.T.P.  e'  attestata  dalla  C.C.I.A.A.
mediante  il  rilascio  all'interessato  di  idoneo  certificato.  Le
C.C.I.A.A. predisporranno tale certificazione utilizzando come base i
modelli  predisposti  per  l'iscrizione  al  Registro delle imprese -
approvati  con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 24 del decreto
del  Presidente  della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 - integrati
con le seguenti ulteriori informazioni:
      a) per  i soggetti di cui al n. 2) della lettera a) dell'art. 7
del decreto del Presidente della Repubblica n. 581/1995:
        1)  qualifica  di I.A.T.P dei soci accomandatari ed eventuale
qualifica di I.A.T.P. delle societa' in accomandita semplice;
        2)  qualifica  di  I.A.T.P.  dei  singoli  soci  ed eventuale
qualifica di I.A.T.P. delle societa' in nome collettivo;
        3)  qualifica  di  I.A.T.P.  dell'impresa per le societa' per
azioni,  le  societa'  in  accomandita  per  azioni,  le  societa'  a
responsabilita' limitata e le societa' cooperative;
      b) per  i soggetti di cui al n. 3) della lettera a) dell'art. 7
del decreto del Presidente della Repubblica n. 581/1995: qualifica di
I.A.T.P. dell'impresa;
      c) per  gli  imprenditori agricoli e per i piccoli imprenditori
coltivatori  diretti di cui ai nn. 7) e 8) della lettera a) dell'art.
7  del decreto del Presidente della Repubblica n. 581/1995: qualifica
di I.A.T.P. dell'imprenditore;
      d) per  le  societa'  semplici di cui al n. 9) della lettera a)
dell'art. 7  del decreto del Presidente della Repubblica n. 581/1995:
qualifica  di  I.A.T.P.  dei  singoli  soci ed eventuale qualifica di
I.A.T.P. della societa'.
    2.  Il  certificato  di  cui  al  comma  precedente,  oltre  alla
qualifica  di  I.A.T.P.,  attestera'  anche  l'iscrizione al Registro
delle imprese di cui alla legge n. 580/1993.
    3.  La  qualifica  di  I.A.T.P.  decorre, in caso di accoglimento
della domanda, dalla data di presentazione della stessa.
                              Art. 10.
                     comunicazioni di variazione
    1.  Compete agli interessati comunicare alle C.C.I.A.A. eventuali
variazioni  delle  condizioni  comportanti  la  perdita dei requisiti
necessari  per l'ottenimento della qualifica di I.A.T.P., compresa la
cessazione  della  attivita'  agricola.  La comunicazione deve essere
presentata entro trenta giorni da quello in cui le variazioni, ovvero
la cessazione della attivita' agricola, si verificano. Il termine dei
trenta giorni decorre:
      a) per  le  imprese individuali e le societa' di persone per le
quali  costituisce  presupposto  per  la  qualifica  di  I.A.T.P.  la
titolarita'   di   una   posizione   previdenziale,   dalla  data  di
comunicazione  della  avvenuta cancellazione dagli elenchi I.N.P.S. -
gestione ex S.C.A.U.;
      b) per  le  imprese individuali e le societa' di persone per le
quali  costituisce  presupposto  per  la  qualifica  di  I.A.T.P.  il
possesso  dei  requisiti  di  cui  alla  lettera  b), dell'art. 2 del
presente  regolamento,  dalla  data  di scadenza per la presentazione
della dichiarazione dei redditi relativi alla annata precedente;
      c) per  le  societa' per azioni, le societa' in accomandita per
azioni,   le   societa'   a  responsabilita'  limitata,  le  societa'
cooperative,  i  consorzi  e le societa' consortili di cui all'art. 4
del  presente  regolamento,  da quello previsto dagli articoli numeri
2435 o 2615-bis del codice civile per il deposito dei bilanci o della
situazione patrimoniale.
    2.  La  perdita della qualifica di I.A.T.P. decorre dalla data di
presentazione  della  comunicazione  di  cui  al comma 1. Nel caso di
omessa presentazione, la perdita della qualifica di I.A.T.P. decorre:
      a) per  i  soggetti  di  cui alla lettera a) del comma 1, dalla
data di comunicazione della avvenuta cancellazione;
      b) per  i soggetti di cui alle lettera b) e c) del comma 1, dal
31 dicembre  dell'anno  precedente  quello  nel  corso  del  quale la
comunicazione avrebbe dovuto essere presentata.
    3.  Coloro  che  non hanno provveduto a comunicare la perdita dei
prescritti  requisiti  per  la  qualifica  di  I.A.T.P.  nei  termini
previsti   dal   presente   regolamento,  e  che  hanno  ottenuto  un
qualsivoglia  beneficio  economico dalla amministrazione regionale in
virtu'  della  qualifica  di  I.A.T.P.  non piu' posseduta, incorrono
nella  restituzione  di  quanto  percepito maggiorato degli interessi
previsti dalla normativa in vigore.
                              Art. 11.
                          C o n t r o l l i
    1.  In  aggiunta  ai  controlli  esercitati  dalle  C.C.I.A.A. in
applicazione  della  normativa  in materia di autocertificazione, gli
ispettorati  provinciali  dell'agricoltura  competenti per territorio
(I.P.A.),    annualmente,    individuano    un    campione    casuale
rappresentativo   del  5%  dei  soggetti  beneficiai  di  provvidenze
ottenute  in  virtu'  della  qualifica di I.A.T.P; su detto campione,
l'L.P.A.  provveddera' alla verifica della sussistenza dei prescritti
requisit alla data della concessione dell'incentivo.
                              Art. 12.
Assegnazione  della  qualtfica  di  I.A.T.P.  agli imprenditori ed ai
partecipanti  familiari  gia' iscritti ai sensi della legge regionale
                              n. 6/1996
    1. Ai soggetti le cui posizioni siano gia' state verificate dalle
Commissioni provinciali per la tenuta del Registro di cui alla legge,
la  qualifica  di  I.A.T.P.  viene assegnata d'ufficio da parte della
C.C.I.A.A.  purche'  gli  stessi  siano  iscritti  al  Registro delle
imprese  di  cui  alla legge n. 580/1993. La qualifica di I.A.T.P. ha
efficacia dalla data di iscrizione al Registro di cui alla legge.
    2.  Al  fine di consentire l'utilizzazione dei dati relativi alla
posizione  previdenziale presso l'I.N.P.S. - gestione ex S.C.A.U., ai
soggetti  in  possesso  della  prescritta capacita' professionale, la
qualifica  di  I.A.T.P.  viene  assegnata  d'ufficio  da  parte delle
C.C.I.A.A. purche' gli stessi siano iscritti presso il registro delle
imprese   e  siano  titolari  di  tale  posizione  previdenziale.  La
qualifica  di  I.A.T.P.  ha  efficacia  dalla  data di sussistenza di
entrambi i requisiti di iscrizione all'istituto previdenziale e della
capacita' professionale.
    3.  Per  le  sole  domande  di  incentivo  o intervento economico
presentate  alla  Regione  prima  dell'entrata  in vigore della legge
regionale   n.  13/1998,  da  parte  di  coadiuvanti  o  partecipanti
familiari  di  cui  all'art.  230-bis  del  codice  civile, che siano
dichiarati come tali presso il registro delle imprese di cui all'art.
8  della  legge n. 580/1993, i medesimi sono assimilati agli I.A.T.P.
qualora  rispondano  ai requisiti di cui alla lettera a), ovvero alla
lettera  b),  dell'art.  2, sussistano le condizioni di cui al quarto
comma  dell'art.  5  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
22 dicembre  1986,  n. 917 e l'attivita' dell'impresa cui partecipano
riguardi  l'attivita'  diretta  alla  coltivazione  del  fondo,  alla
silvicoltura,  all'acqua-coltura,  all'allevamento  del  bestiame  ed
attivita' connesse e collaterali.
    4.  I  soggetti  di  cui  al  comma  precedente, dimostreranno la
qualifica    di   I.A.T.P.   mediante   presentazione   di   apposita
dichiarazione    sostitutiva    di    atto   di   notorieta',   anche
successivamente all'avvio della gestione informatizzata.
                              Capo III
  Qualifica di i.a.t.p. ai sensi dell'art. 12 della legge 9 maggio
                            1975, n. 153
                              Art. 13.
                       Ambito di applicazione
    1.  Il  presente  capo  definisce i criteri per la certificazione
della  qualifica  di  I.A.T.P.  ai  sensi  dell'art.  12  della legge
9 maggio 1975, n. 153.
    2.  La qualifica di I.A.T.P., certificata ai sensi del precedente
comma  1,  trova applicazione esclusivamente in quei procedimenti ove
la stessa e' richiesta per espressa disposizione di legge.
                              Art. 14.
                             Definizione
    1.  Si considera a titolo principale, ai sensi dell'art. 12 della
legge  n. 153/1975, l'imprenditore che dedica alla attivita' agricola
almeno due terzi del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricava
dall'attivita'  medesima almeno due terzi del proprio reddito globale
da lavoro risultante dalla propria posizione fiscale.
    2.  Per le finalita' di cui al comma 1, si considera imprenditore
la  persona  fisica  titolare  di una impresa individuale iscritta al
registro  di  cui alla legge n. 580/1993, ovvero il socio di societa'
semplice  o in nome collettivo, o il socio accomandatario di societa'
in  accomandita  semplice,  regolarmente  iscritte  al registro delle
imprese.  Per i soggetti di cui all'art. 2 della legge 25 marzo 1997,
n.  77,  la  titolarita'  o la contitolarita' di un numero di partita
I.V.A.  nel settore agricolo, tiene luogo alla iscrizione al registro
delle   imprese.   Si   considerano  altresi'  come  imprenditori,  i
coadiuvanti  familiari  che,  pur  non essendo titolari dell'impresa,
collaborano  o  hanno  collaborato  con  il conduttore per almeno tre
anni;  detta  collaborazione  si  desume,  in via esclusiva, mediante
l'iscrizione all'I.N.P.S. - gestione ex S.C.A.U.
    3.  I  requisiti  di  tempo e di reddito di cui all'art. 12 della
legge  n. 153/1975, sono assolti esclusivamente mediante l'iscrizione
all'I.NP.S.   -  gestione  ex  S.C.A.U.  in  qualita'  di  lavoratori
autonomi,  prescinlendo  dalla qualifica soggettiva assegnata ai fini
previdenziali.
                              Art. 15.
                   Certtficazione della qualifica
    l.  La  domanda  per l'ottenimento della qualifica di I.A.T.P. ai
sensi  dell'art.  12  della legge n. 153/1975, deve essere presentata
all'ispettorato    provinciale    dell'agricoltura   competente   per
territorio,  corredata  dal  certificato  di  iscrizione agli elenchi
previdenziali,   ovvero   da   idonea  dichiarazione  sostitutiva  di
certificazione  ai  sensi  dell'art.  2  della  legge  n.  15/1968  e
successive modificazioni ed integrazioni.
    2.  Il  direttore  dell'I.P.A. accerta l'esistenza dei prescritti
requisiti e attesta la qualifica di I.A.T.P.
    3. Alle domande presentate precedentemente alla entrata in vigore
del  presente  regolamento,  si  applicano  le disposizioni vigenti a
quella data.
                               Capo IV
Modalita'  per l'acquisizione delle ulteriori informazioni necessarie
   per la gestione informatizzata unitaria dei dati e per il rimborso
   delle spese alle C.C.I.A.A. norme abrogative.
                              Art. 16.
  Gestione informatizzata dei dati relativi ai coltivatori diretti
    1.   L'iscrizione  agli  elenchi  previdenziali  dell'I.N.P.S.  -
gestione  ex  S.C.A.U.  in  qualita'  di  coltivatore  diretto, quale
titolare  dell'impresa,  ovvero coadiuvante o partecipante familiare,
ovvero  socio  di  una societa' semplice o in nome collettivo, ovvero
socio  accomandatario  di una societa' in accomandita semplice ovvero
socio  di  una cooperativa, costituisce requisito sufficiente al fine
dell'attestazione    da    parte    degli   ispettorati   provinciali
dell'agricoltura   competenti   per  territorio  della  qualifica  di
coltivatore diretto nei confronti del soggetto interessato.
    2.   Ai  soli  fini  di  cui  al  precedente  comma,  nell'ambito
dell'archivio  informatizzato  di  cui  al  comma  2, dell'art. 7 del
presente  Regolamento,  le C.C.I.A.A. forniscono anche l'informazione
relativa  alla  qualifica  di  coltivatore diretto, ricavandola dagli
elenchi previdenziali dell'I.N.P.S. - gestione ex S.C.A.U.
    3.  L'attestazione  della  qualifica  di  coltivatore diretto nei
confronti  dei  soggetti di cui al comma 1, che non siano titolari di
una   posizione   previdenziale,   e'   subordinata  all'accertamento
dell'esistenza  in  capo  al  medesimi  dei  requisiti previsti dalle
specifiche  leggi  di settore, da parte degli ispettorati provinciali
dell'agricoltura competenti per territorio.
                              Art. 17.
                  Rimborso delle spese da sostenere
    1.  Le  spese  che le C.C.I.A.A. possono chiedere a rimborso alla
amministrazione  regionale ai sensi del comma 15, dell'art. 84, della
legge  regionale  n.  13/1998,  per  la  certificazione e la gestione
informatizzata  dei dati relativi agli imprenditori agricoli, nonche'
per  la  tenuta  dell'elenco  degli  operatori agrituristici, vengono
disciplinate con apposite convenzioni da stipulare tra i due enti.
    2.  Per  quanto  riguarda  la  tenuta dell'elenco degli operatori
agrituristici, l'amministrazione regionale mette a disposizione delle
C.C.I.A.A.   le  specifiche  procedure  gestionali  e  provvede  alle
necessarie operazioni di manutenzione delle stesse.
                              Art. 18.
                 Rimborso delle spese gia' sostenute
    1.  Le  spese  gia'  sostenute dalle C.C.I.A.A, per la tenuta del
registro  degli  imprenditori  agricoli  e per il funzionamento delle
commissioni   provinciali,   sono  rimborsate  dalla  amministrazione
regionale  previa  presentazione  di  apposita  domanda  di rimborso,
indirizzata  alla  direzione regionale dell'agricoltura, corredata da
una  dichiarazione  sottoscritta  dal legale rappresentante dell'ente
attestante  le  spese  sostenute  e rimborsabili ai sensi dell'art. 6
della legge regionale n. 6/1996.
                              Art. 19.
                        Abrogazione di norme
    1. E abrogato il D.P.G.R. 9 settembre 1997, n. 0294/Pres.
                              Art. 20.
                          Entrata in vigore
    1.  II  presente  Regolamento entra in vigore il giorno della sua
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
                   Visto il presidente: Antonione
    (Omissis).