(Pubblicata nel 1 supplemento ordinario al Bollettino ufficiale della
            Regione Lombardia n. 8 del 25 febbraio 2000)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
    1. La Regione, attraverso strumenti finanziari integrati, intende
concorrere  con  gli  enti  locali  alla  realizzazione  di  progetti
finalizzati a garantire la sicurezza dei cittadini.
    2.  La  Regione  intende  altresi'  garantire  lo sviluppo di una
convivenza  civile  e  ordinata della comunita' lombarda, perseguendo
gli  obiettivi indicati agli articoli 2, 3 e 10 della legge regionale
17 maggio  1985,  n.  43  (Norme  in  materia  di  polizia  locale) e
garantendo  la  piena attuazione della legge regionale 8 maggio 1990,
n. 39 (Mezzi, strumenti, uniformi e distintivi di grado degli addetti
ai corpi e ai servizi della polizia locale della Regione Lombardia).
    3. In particolare la Regione promuove:
      a) la   realizzazione  di  progetti  finalizzati  a  sviluppare
politiche  di sicurezza con particolare riferimento alle aree ad alto
tasso di criminalita';
      b) la  costituzione  di  un  fondo  regionale  a sostegno delle
vittime  della criminalita' con una dotazione finanziaria pari al 10%
delle risorse complessive di cui all'art. 8.