(Pubblicata nel 1 supplemento ordinario al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 8 del 25 febbraio 2000) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La Regione, attraverso strumenti finanziari integrati, intende concorrere con gli enti locali alla realizzazione di progetti finalizzati a garantire la sicurezza dei cittadini. 2. La Regione intende altresi' garantire lo sviluppo di una convivenza civile e ordinata della comunita' lombarda, perseguendo gli obiettivi indicati agli articoli 2, 3 e 10 della legge regionale 17 maggio 1985, n. 43 (Norme in materia di polizia locale) e garantendo la piena attuazione della legge regionale 8 maggio 1990, n. 39 (Mezzi, strumenti, uniformi e distintivi di grado degli addetti ai corpi e ai servizi della polizia locale della Regione Lombardia). 3. In particolare la Regione promuove: a) la realizzazione di progetti finalizzati a sviluppare politiche di sicurezza con particolare riferimento alle aree ad alto tasso di criminalita'; b) la costituzione di un fondo regionale a sostegno delle vittime della criminalita' con una dotazione finanziaria pari al 10% delle risorse complessive di cui all'art. 8.