Art. 2.
                       Contenuto dei progetti
    1.  I  progetti  sono  finalizzati  all'ottenimento  di piu' alti
standards  di  sicurezza  per  i cittadini, alla prevenzione di fatti
criminosi,  al  risanamento  di  aree ad alto tasso di criminalita' e
allo sviluppo di azioni positive di carattere sociale.
    2.   I   progetti   presentati   dagli  enti  locali  competenti,
singolarmente o associativamente, devono riguardare in particolare:
      a) apertura   di   presidi   territoriali   decentrati  per  la
sicurezza;
      b) potenziamenti degli apparati radio;
      c) rinnovo  e  incremento delle dotazioni tecnico/strumentali e
del parco autoveicoli;
      d) collegamenti  telefonici,  telematici,  servizi informatici,
installazione di colonnine di soccorso e sistemi di videosorveglianza
per  il  controllo  del  territorio  nelle  vie  commerciali e piu' a
rischio;
      e) modernizzazione   delle  sale  operative  e  di  rilevamento
satellitare per l'individuazione delle pattuglie sul territorio;
      f) acquisizione   di  strumenti  operativi  di  tutela  per  il
personale delle forze dell'ordine;
      g) incremento   del   nastro   orario   oltre   le  dodici  ore
giornaliere,  con  estensione  del  servizio  nella  fascia  serale e
notturna;
      h) realizzazione  di  servizi  per l'istituzione del "vigile di
quartiere",   con  particolare  riferimento  alle  zone  abitative  e
commerciali;
      i) sviluppo   di   iniziative   per  interventi  di  mediazione
culturale e reinserimento sociale;
      j) iniziative  finalizzate  alla  prevenzione  dei  fenomeni di
violenza nei confronti di donne, bambini ed anziani;
      k)  potenziamento dell'attivita' di vigilanza, telesorveglianza
e controllo dei parchi, giardini e scuole;
      l)  iniziative  finalizzate  al controllo delle zone a rischio,
edifici abbandonati, aree dismesse;
      m) incremento dei servizi festivi;
      n) gestione  associata dei servizi finalizzati alla vigilanza e
aI controllo del territorio di competenza;
      o) iniziative   formative   finalizzate   a   qualificare   gli
interventi operativi delle forze di polizia locale.
    3.  I  servizi  di  cui  alle lettere g), h) l) m), devono essere
erogati  per  almeno  sessanta  giornate  complessive  nel primo anno
dell'utilizzo dei finanziamenti.