Art. 3. Presentazione delle iniziative 1. I progetti sono presentati: a) da un singolo comune con una popolazione di almeno 10.000 abitanti; b) da comuni nei quali si siano verificate, nell'ultimo anno, emergenze di criminalita'; c) in tutti gli altri casi con una procedura di accordo tra comuni, che complessivamente abbiano un numero di almeno 15.000 abitanti o con un minimo di sette addetti di polizia municipale coinvolti nel progetto. A tali progetti possono partecipare anche province e comunita' montane. 2. Il consiglio regionale, ogni due anni, entro il 31 gennaio, su proposta della giunta regionale, determina i criteri e le priorita' per l'assegnazione del finanziamento ai progetti, nonche' le modalita' per la presentazione degli stessi. 3. I progetti devono essere presentati entro il 31 marzo di ogni anno alla giunta regionale.