Art. 3.
                   Presentazione delle iniziative
    1. I progetti sono presentati:
      a) da  un  singolo  comune con una popolazione di almeno 10.000
abitanti;
      b) da  comuni  nei quali si siano verificate, nell'ultimo anno,
emergenze di criminalita';
      c) in  tutti  gli  altri  casi con una procedura di accordo tra
comuni,  che  complessivamente  abbiano  un  numero  di almeno 15.000
abitanti  o  con  un  minimo  di  sette addetti di polizia municipale
coinvolti  nel  progetto.  A  tali progetti possono partecipare anche
province e comunita' montane.
    2. Il consiglio regionale, ogni due anni, entro il 31 gennaio, su
proposta  della  giunta regionale, determina i criteri e le priorita'
per   l'assegnazione   del  finanziamento  ai  progetti,  nonche'  le
modalita' per la presentazione degli stessi.
    3.  I progetti devono essere presentati entro il 31 marzo di ogni
anno alla giunta regionale.