Art. 4. Cofinanziamento dei progetti 1. La giunta regionale, entro sessanta giorni dalla presentazione delle domande, approva un piano di assegnazione dei finanziamenti ai progetti ammessi, tenuto conto della valutazione del comitato scientifico di cui all'art. 6. 2. Entro i successivi trenta giorni dall'approvazione del piano di cui al comma 1, la giunta regionale provvede all'erogazione del finanziamento assegnato. 3. Ogni progetto e' finanziato dalla Regione per un importo minimo di lire 20 milioni, fino a un massimo di lire 800 milioni per i comuni capoluoghi di provincia, entro una copertura massima del 70% delle spese previste per la sua realizzazione.