Art. 4.
                    Cofinanziamento dei progetti
    1. La giunta regionale, entro sessanta giorni dalla presentazione
delle  domande, approva un piano di assegnazione dei finanziamenti ai
progetti   ammessi,  tenuto  conto  della  valutazione  del  comitato
scientifico di cui all'art. 6.
    2.  Entro  i successivi trenta giorni dall'approvazione del piano
di  cui  al  comma 1, la giunta regionale provvede all'erogazione del
finanziamento assegnato.
    3.  Ogni  progetto  e'  finanziato  dalla  Regione per un importo
minimo  di lire 20 milioni, fino a un massimo di lire 800 milioni per
i comuni capoluoghi di provincia, entro una copertura massima del 70%
delle spese previste per la sua realizzazione.