Art. 5.
                       Coordinamento operativo
    1.  Nel rispetto dell'autonomia e dei poteri di autorganizzazione
degli  enti  locali,  la Regione, almeno una volta all'anno, riunisce
tutti   gli   enti   locali   promotori   di   progetti,  insieme  ai
rappresentanti   delle   forze  di  polizia  di  Stato  presenti  sul
territorio   regionale,   al   fine   di  compiere  una  ricognizione
sull'attuazione e la proposizione di indirizzi generali riguardanti i
progetti sulle modalita' di intervento a livello territoriale.