Art. 5. Coordinamento operativo 1. Nel rispetto dell'autonomia e dei poteri di autorganizzazione degli enti locali, la Regione, almeno una volta all'anno, riunisce tutti gli enti locali promotori di progetti, insieme ai rappresentanti delle forze di polizia di Stato presenti sul territorio regionale, al fine di compiere una ricognizione sull'attuazione e la proposizione di indirizzi generali riguardanti i progetti sulle modalita' di intervento a livello territoriale.