Art. 6.
                        Comitato scientifico
    1.   E'   istituito   presso  la  giunta  regionale  il  comitato
scientifico;  il  comitato  dura in carica per l'intera legislatura e
fino al suo rinnovo.
    2. Il comitato scientifico e' nominato con decreto del Presidente
della  giunta  regionale  ed e' composto da cinque membri, scelti tra
personalita'  con  specifiche competenze professionali e scientifiche
nel campo della sicurezza e della prevenzione del crimine, eletti dal
consiglio  regionale,  garantendo  comunque la presenza di almeno due
rappresentanti della minoranza.
    3.  Il comitato scientifico valuta i progetti di cui all'art. 2 e
svolge  funzioni  di  indirizzo  e  coordinamento per le politiche di
intervento.