Art. 6. Comitato scientifico 1. E' istituito presso la giunta regionale il comitato scientifico; il comitato dura in carica per l'intera legislatura e fino al suo rinnovo. 2. Il comitato scientifico e' nominato con decreto del Presidente della giunta regionale ed e' composto da cinque membri, scelti tra personalita' con specifiche competenze professionali e scientifiche nel campo della sicurezza e della prevenzione del crimine, eletti dal consiglio regionale, garantendo comunque la presenza di almeno due rappresentanti della minoranza. 3. Il comitato scientifico valuta i progetti di cui all'art. 2 e svolge funzioni di indirizzo e coordinamento per le politiche di intervento.