Art. 7.
        Strumenti di sostegno alle vittime della criminalita'
    1.  La  giunta  regionale,  entro  novanta giorni dall'entrata in
vigore   della   presente   legge,  approva,  sentita  la  competente
commissione  consiliare,  una  propria  deliberazione  con  la  quale
disciplina  l'utilizzo  delle  risorse  disponibili  nel fondo di cui
all'art.  1,  comma  3,  lettera  b),  da destinare al sostegno degli
strumenti di aiuto alle vittime della criminalita'.
    2. Le disponibilita' del fondo vengono erogate ai comuni, i quali
provvedono   alla  costituzione  di  pool  assicurativi  o  fondi  di
solidarieta'  per  il  risarcimento,  l'assistenza e il sostegno alle
vittime della criminalita'.