Art. 7. Strumenti di sostegno alle vittime della criminalita' 1. La giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva, sentita la competente commissione consiliare, una propria deliberazione con la quale disciplina l'utilizzo delle risorse disponibili nel fondo di cui all'art. 1, comma 3, lettera b), da destinare al sostegno degli strumenti di aiuto alle vittime della criminalita'. 2. Le disponibilita' del fondo vengono erogate ai comuni, i quali provvedono alla costituzione di pool assicurativi o fondi di solidarieta' per il risarcimento, l'assistenza e il sostegno alle vittime della criminalita'.