Art. 8. Norma finanziaria 1. Per le finalita' di cui alla presente legge e' autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa complessiva di L. 15.000.000.000, di cui L. 13.500.000.000 in conto capitale per la realizzazione dei progetti di cui all'art. 1, comma 3, lett. a) e L. 1.500.000.000 di parte corrente per la costituzione del fondo regionale a sostegno delle vittime della criminalita' di cui all'art. 1, comma 3, lett. b). 2. All'onere di L. 15.000.000.000 per l'esercizio finanziario 2000, di cui al comma 1, si provvede quanto a L. 13.500.000.000, in conto capitale, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del "Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi" iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione 2000 e pluriennale 2000-2002, utilizzando all'uopo l'accantonamento disposto alla voce 2.2.10.2.9641 "Sicurezza dei cittadini nei comuni" e quanto a L. 1.500.000.000, di parte corrente, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del "Fondo globale per oneri relativi a spese correnti per l'adempimento di funzioni normali derivanti da nuovi provvedimenti legislativi" iscritto al capitolo 5.2.1.1.546 dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione 2000 e pluriennale 2000-2002, utilizzando all'uopo l'accantonamento disposto alla voce 2.2.10.1.9191 "Fondo per il sostegno alle vittime della criminalita'". 3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2000 e' apportata la seguente variazione: stato di previsione delle spese: all'ambito 2, settore 2, obiettivo 10, e' istituito il capitolo 2.2.10.2.5170 "Contributi in conto capitale per il finanziamento dei progetti di sicurezza per i cittadini e di prevenzione di fatti criminosi" con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 13.500.000.000; all'ambito 2, settore 2, obiettivo 10, e' istituito il capitolo 2.2.10.1.5171 "Contributi per il risarcimento, l'assistenza e il sostegno alle vittime della criminalita'" con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 1.500.000.000. 4. Agli oneri per il funzionamento del comitato scientifico di cui all'art. 6 si provvede con le risorse stanziate annualmente sul capitolo 1.2.7.1.322 "Spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi eventuali compensi e gettoni di presenza, le indennita' di missione ed i rimborsi spesa", iscritto nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2000 e successivi.