Art. 8.
                          Norma finanziaria
    1. Per le finalita' di cui alla presente legge e' autorizzata per
l'esercizio   finanziario   2000   la   spesa   complessiva   di   L.
15.000.000.000,  di  cui  L.  13.500.000.000 in conto capitale per la
realizzazione  dei progetti di cui all'art. 1, comma 3, lett. a) e L.
1.500.000.000  di  parte  corrente  per  la  costituzione  del  fondo
regionale   a  sostegno  delle  vittime  della  criminalita'  di  cui
all'art. 1, comma 3, lett. b).
    2.  All'onere  di  L.  15.000.000.000 per l'esercizio finanziario
2000,  di  cui al comma 1, si provvede quanto a L. 13.500.000.000, in
conto  capitale, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
del  "Fondo  globale per il finanziamento delle spese di investimento
derivanti  da  nuovi  provvedimenti legislativi" iscritto al capitolo
5.2.2.2.958  dello  stato  di  previsione delle spese del bilancio di
previsione   2000   e  pluriennale  2000-2002,  utilizzando  all'uopo
l'accantonamento  disposto  alla  voce  2.2.10.2.9641  "Sicurezza dei
cittadini nei comuni" e quanto a L. 1.500.000.000, di parte corrente,
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del  "Fondo
globale  per  oneri  relativi  a  spese correnti per l'adempimento di
funzioni   normali  derivanti  da  nuovi  provvedimenti  legislativi"
iscritto  al  capitolo  5.2.1.1.546  dello  stato di previsione delle
spese  del  bilancio  di  previsione  2000  e  pluriennale 2000-2002,
utilizzando    all'uopo    l'accantonamento    disposto   alla   voce
2.2.10.1.9191   "Fondo   per   il   sostegno   alle   vittime   della
criminalita'".
    3.  Allo  stato  di  previsione  delle  spese  del  bilancio  per
l'esercizio finanziario 2000 e' apportata la seguente variazione:
      stato di previsione delle spese:
        all'ambito  2,  settore  2,  obiettivo  10,  e'  istituito il
capitolo   2.2.10.2.5170   "Contributi   in  conto  capitale  per  il
finanziamento  dei  progetti  di  sicurezza  per  i  cittadini  e  di
prevenzione  di  fatti  criminosi"  con  la  dotazione finanziaria di
competenza e di cassa di L. 13.500.000.000;
        all'ambito  2,  settore  2,  obiettivo  10,  e'  istituito il
capitolo  2.2.10.1.5171 "Contributi per il risarcimento, l'assistenza
e  il  sostegno  alle  vittime  della  criminalita'" con la dotazione
finanziaria di competenza e di cassa di L. 1.500.000.000.
    4.  Agli  oneri  per il funzionamento del comitato scientifico di
cui  all'art. 6  si provvede con le risorse stanziate annualmente sul
capitolo   1.2.7.1.322  "Spese  per  il  funzionamento  di  consigli,
comitati,  collegi  e  commissioni,  compresi  eventuali  compensi  e
gettoni  di presenza, le indennita' di missione ed i rimborsi spesa",
iscritto  nello  stato  di  previsione  delle  spese del bilancio per
l'esercizio finanziario 2000 e successivi.