Art. 9. Norma di prima applicazione 1. In fase di prima applicazione, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il consiglio regionale approva la deliberazione di cui all'art. 3, comma 2. 2. Le domande sono presentate entro i successivi trenta giorni dalla pubblicazione della deliberazione di cui al comma 1 nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia. 3. Entro trenta giorni dalla presentazione delle domande, la giunta regionale approva il piano di assegnazione dei finanziamenti ai progetti, alla cui erogazione provvede entro i successivi trenta giorni.