Art. 9.
                     Norma di prima applicazione
    1.   In   fase   di  prima  applicazione,  entro  novanta  giorni
dall'entrata  in  vigore della presente legge, il consiglio regionale
approva la deliberazione di cui all'art. 3, comma 2.
    2.  Le  domande  sono presentate entro i successivi trenta giorni
dalla  pubblicazione  della  deliberazione  di  cui  al  comma  1 nel
Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.
    3.  Entro  trenta  giorni  dalla  presentazione delle domande, la
giunta  regionale  approva il piano di assegnazione dei finanziamenti
ai  progetti,  alla cui erogazione provvede entro i successivi trenta
giorni.