Art. 2.
     Modificazioni dell'art. 6 della legge regionale n. 66/1981
    1.  Il  primo  alinea  del  terzo  comma  dell'art. 6 della legge
regionale n. 66/1981 e' sostituito dal seguente:
      "dai  medici  specialisti  in medicina dello sport operanti nei
servizi  di  medicina dello sport delle Aziende sanitarie locali, nei
centri  di  medicina  dello  sport pubblici o privati accreditati, in
base ai requisiti di cui all'allegato A, o in studi medici privati di
medicina  dello  sport, in possesso dei requisiti di cui all'allegato
B,  allo scopo autorizzati nel solo ambito del regime privatistico ai
sensi  del  decreto  legislativo 19 giugno 1999, n. 229 (Norme per la
razionalizzazione   del   servizio   sanitario   nazionale,  a  norma
dell'art. 1, della legge 30 novembre 1998, n. 419);".