Art. 2. Modificazioni dell'art. 6 della legge regionale n. 66/1981 1. Il primo alinea del terzo comma dell'art. 6 della legge regionale n. 66/1981 e' sostituito dal seguente: "dai medici specialisti in medicina dello sport operanti nei servizi di medicina dello sport delle Aziende sanitarie locali, nei centri di medicina dello sport pubblici o privati accreditati, in base ai requisiti di cui all'allegato A, o in studi medici privati di medicina dello sport, in possesso dei requisiti di cui all'allegato B, allo scopo autorizzati nel solo ambito del regime privatistico ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 (Norme per la razionalizzazione del servizio sanitario nazionale, a norma dell'art. 1, della legge 30 novembre 1998, n. 419);".