Art. 3. Integrazione della legge regionale n. 66/1981 1. Al termine della legge regionale n. 66/1981 sono introdotti i seguenti allegati: a) "Allegato A" Requisiti minimi per l'accreditamento in conformita' aI decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 37 (Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attivita' sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private). Per centro autorizzato idoneo all'accreditamento si definisce la struttura che abbia locali adeguati di medicina dello sport, intesa come complesso di beni mobili ed immobili e di personale, adibito ad uso esclusivo secondo un programma di visite specialistiche, al fine di erogare a livello ambulatoriai'e, prestazioni di natura sanitaria dirette alla prevenzione, alla certificazione, alla diagnosi, all'assistenza e terapia nei confronti di chi pratica attivita' sportive. La destinazione dell'immobile in cui e' ubicata la struttura di medicina dello sport e lo sviluppo degli ambienti devono essere conformi alle norme stabilite dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti locali di igiene. Il titolare e/o direttore sanitario specialista in medicina dello sport della struttura e' tenuto a esibire copia autentica dell'autorizzazione aI funzionamento rilasciata, in attesa della nuova disciplina delle autorizzazioni di cui all'art. 4 della legge regionale 12 agosto 1999, n. 15 (Modifiche e abrogazioni legislative per la realizzazione dei progetti del programma regionale di sviluppo), ai sensi della legge regionale 17 febbraio 1986, n. 5 (Disciplina per l'autorizzazione e la vigilanza sulle istituzioni sanitarie di carattere privato che svolgono attivita' ambulatoriale, nonche' per il trasporto di infermi) e successive modificazioni. I locali, gli archivi, le apparecchiature e tutto quanto necessario per il corretto svolgimento dell'attivita' devono soddisfare le norme vigenti in materia di igiene e sanita' pubblica, prevenzione antincendi, antinfortunistica igiene del lavoro e sicurezza dei luoghi di lavoro. Deve essere altresi' garantito il rispetto delle normative in tema di rifiuti sanitari speciali e pericolosi ed essere assicurata la dotazione di idonei sistemi di raccolta, di allontanamento e di smaltimento dei rifiuti. La struttura non deve essere collocata su mezzi mobili e deve dispone dei locali e delle attrezzature sotto indicati. L'edificio destinato all'attivita' deve essere conforme, relativamente ai requisiti necessari in materia di superamento di barriere architettoniche, alla legge 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati). Inoltre i centri di medicina dello sport accreditati possono stipulare apposite convenzioni con le strutture universitarie o IRCCS per l'esecuzione delle valutazioni funzionali, fisiologiche, per l'attivita' didattica e di aggiornamento. Sono in vigore tassativamente per le figure di medico dello sport e cardiologo i regimi di incompatibilita' del personale sanitario previsti dalla legislazione vigente. Il direttore sanitario della struttura dovra' provvedere a verificare, al momento della presa in carico e per tutta la durata di questo, lo stato giuridico ed il rapporto di lavoro per ogni singolo specialista e quindi autocertificare l'assenza di situazioni di incompatibilita' relative alle figure professionali impiegate. In deroga e' possibile effettuare convenzioni con le Aziende sanitarie locali, con le Aziende ospedaliere, con le strutture universitarie e gli IRCCS per le figure professionali riferite agli specialisti in neurologia, otorinolaringoiatria, oculistica, ortopedia, fisiatria, dietologia e medicina legale. Il direttore sanitario della struttura deve altresi' provvedere aI rispetto dei tempi delle visite e del monte ore di ogni singolo specialista in medicina dello sport, che comunque non potra' essere superiore a quanto previsto dai valori corrispondenti all'attivita' espletata dagli specialisti ambulatoriali. Il direttore sanitario della struttura dovra' assicurare la trasmissione mensile dei flussi informativi secondo le direttive regionali vigenti sia per quanto concerne l'attivita' clinica certificativa che amministrativa. La struttura deve garantire la possibilita' di corretta compilazione del libretto sanitario e sportivo, anche sotto forma di supporto adeguato per la conservazione da parte dell'utente e la trasmissione dei dati e delle immagini relative alle visite e agli esami strumentali. Il direttore sanitario deve assicurare che la struttura richiedente l'accreditamento non abbia in corso accreditamenti con il SSR per lo svolgimento di altre attivita' sanitarie. Il responsabile e/o direttore sanitario della struttura dovra' provvedere all'aggiornamento obbligatorio degli specialisti in medicina dello sport e in cardiologia con l'acquisizione di certificati di frequenza a corsi predisposti dagli enti individuati dalla Regione Lombardia. Dovranno essere garantite tutte le tipologie di visita previste dal decreto del Ministro della sanita' del 18 febbraio 1982 (Norme per la tutela sanitaria dell'attivita' sportiva agonistica) e dal decreto del Ministro della sanita' del 4 marzo 1993 (Determinazione dei protocolli per la concessione dell'idoneita' alla pratica sportiva agonistica alle persone handicappate) e successive modifiche. A) Locali minimi e caratteristiche: 1) un locale di attesa adeguato; 2) uno spazio per le attivita' amministrative e per l'archivio delle schede cliniche degli utenti; 3) un locale per la direzione sanitaria; 4) due locali per visite mediche di cui uno puo' essere in comune con quello destinato alla direzione sanitaria dotati di area separata ad uso spogliatoio; 5) appositi spazi per le attivita' diagnostiche e strumentali per collocarvi la strumentazione specifica prevista dal comma B) del presente allegato; 6) distinti servizi igienici per il personale e gli utenti; 7) apertura quotidiana per un minimo di 25 ore settimanali. B) Dotazione strumentale minima: 1) elettrocardiografo con monitor; 2) ecocardiografo color doppler (facoltativo); 3) cicloergometro dotato di freno elettromagnetico; 4) ergometro a manovella; 5) elettrocardiogramma dinamico; 6) spirografo con indicazione dei flussi; 7) defibrillatore; 8) carrello ed attrezzatura per rianimazione cardio-respiratoria; 9) metronomo; 10) bilancia; 11) statimetro; 12) scalino graduabile in altezza (cm. 30-40-50); 13) ottotipo luminoso; 14) tavole di Ishihara; 15) pallone Ambu; 16) strumentario per esame urine; 17) audiometro ed impedenziometro; 18) oftalmoscopio; 19) otoscopio; 20) la normale attrezzatura per ambulatorio medico; 21) diafanoscopio; 22) podoscopio; 23) metro flessibile; 24) filo a piombo; 25) goniometro; 26) tavolette di rialzo (5, 10,15, 20, 30 millimetri); 27) martelletto. C) Personale minimo 1. La struttura deve essere diretta da uno specialista in medicina dello sport con specificati l'orario di presenza e l'indicazione delle ore settimanali per i giorni o orari chiaramente indicati ed autocertflicati dal direttore sanitario della struttura e depositati presso l'Azienda sanitaria locale competente per territorio. 2. Indicazione dei nominativi degli specialisti consulenti in cardiologia, otorinolaringoiatria, neurologia, oculistica ed ortopedia e fisiatria, nonche' indicazioni del servizio di medicina legale di riferimento. La presenza degli specialisti cardiologo, neurologo, ORL, oculista ed ortopedico costituiscono condizione indispensabile per l'accreditamento. Costituisce titolo preferenziale la presenza di specialisti in fisiatria, dietologia e medicina legale, con indicazione dell'orario di presenza e delle ore settimanali chiaramente indicati ed autocertificati dal direttore sanitario della struttura e depositati presso l'Azienda sanitaria locale competente per territorio. 3. Indicazione dei nominativi del personale infermieristico professionale di supporto aI medico per l'esecuzione delle prove da sforzo. Indicazione dell'orario di presenza e delle ore settimanali per giorni chiaramente indicati ed autocertificati dal titolare e/o direttore sanitario della struttura e depositati presso l'Azienda sanitaria locale competente per territorio, come da decreto del Presidente della Repubblica n. 37/1997.". b) "Allegato B" Requisiti minimi per la concessione dell'autorizzazione agli studi medici privati di medicina dello sport da parte dell'Azienda sanitaria locale ai sensi della legge regionale 12 agosto 1999, n. 15 (Modifiche e abrogazioni legislative per la realizzazione dei progetti del programma regionale di sviluppo). I requisiti minimi sono i seguenti: Possesso all'interno dello studio della dotazione strumentale e dei requisiti minimi necessari alla certificazione medico sportiva, di cui al decreto ministeriale 18 febbraio 1982, cosi' come specificato: 1) lettino per visita in materiale idoneo per elettrocardiografia; 2) bilancia pesa persone con stativo (superiore cm. 200); 3) strumentario clinico: fonendoscopio, misuratore pressione arteriosa, martelletto per riflessi, abbassa lingua monouso, lampadina a pila o a batteria ricaricabile, nastro centimetro; 4) elettrocardiografo ad almeno tre canali con relativo carrello; 5) gradino per effettuazione di indice rapido di idoneita' (IRI) ad altezza variabile (cm. 30/40/50); 6) spirometro a registrazione su carta con boccagli monouso; 7) ottotipo luminoso; 8) tavole di Ishihara; 9) pallone di Ambu; 10) attrezzatura idonea per esame urine; 11) dichiarazione scritta del titolare dello studio specialista in medicina dello sport indicante all'Azienda sanitaria locale competente per territorio, i giorni e le ore in cui esercita in modo esclusivo l'attivita' di certificazione ai fini dell'idoneita' sportiva agonistica di cui al decreto ministriale 18 febbraio 1982; 12) comunicazione dell'elenco degli specialisti operanti tramite convenzione con il titolare dello studio medico e relativo impegno orario, nonche' dichiarazione di assenza di incompatibilita'; 13) utilizzo esclusivo di modulistica fornita dalle Aziende sanitarie locali su modello della Regione Lombardia (con numero seriale per ogni modulo certificato); 14) obbligo di archivio di 5 anni delle cartelle cliniche secondo legge; 15) dichiarazione di titolarita' dello studio da parte del medico specialista in medicina dello sport; 16) obbligo della contemporaneita' della visita e dell'indagine strumentale all'interno dello studio senza alcuna richiesta che comporti oneri per il SSN; 17) potranno essere refertate le visite di cui al decreto ministenale del 28 febbraio 1983 "Norme per la tutela sanitaria dell'attivita' sportiva non agonistica" (certificato di stato di buona salute) e le visite di idoneita' sportiva agonistica relative agli sport rientranti nella tipologia di accertamento "B1" (visita standard) del decreto ministeriale 18 febbraio 1982".