Art. 3.
            Integrazione della legge regionale n. 66/1981
    1.  Al termine della legge regionale n. 66/1981 sono introdotti i
seguenti allegati:
      a) "Allegato A"
        Requisiti  minimi  per  l'accreditamento  in  conformita'  aI
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  14 gennaio  1997,  n. 37
(Approvazione  dell'atto  di indirizzo e coordinamento alle regioni e
alle  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  in  materia di
requisiti   strutturali   tecnologici  ed  organizzativi  minimi  per
l'esercizio  delle  attivita'  sanitarie  da  parte  delle  strutture
pubbliche e private).
    Per  centro autorizzato idoneo all'accreditamento si definisce la
struttura  che  abbia locali adeguati di medicina dello sport, intesa
come  complesso di beni mobili ed immobili e di personale, adibito ad
uso  esclusivo secondo un programma di visite specialistiche, al fine
di  erogare a livello ambulatoriai'e, prestazioni di natura sanitaria
dirette   alla   prevenzione,  alla  certificazione,  alla  diagnosi,
all'assistenza  e  terapia  nei  confronti  di  chi pratica attivita'
sportive.
    La  destinazione  dell'immobile in cui e' ubicata la struttura di
medicina  dello  sport  e  lo  sviluppo  degli ambienti devono essere
conformi  alle  norme  stabilite  dagli  strumenti  urbanistici e dai
regolamenti locali di igiene.
    Il titolare e/o direttore sanitario specialista in medicina dello
sport   della   struttura   e'   tenuto  a  esibire  copia  autentica
dell'autorizzazione  aI  funzionamento  rilasciata,  in  attesa della
nuova  disciplina  delle autorizzazioni di cui all'art. 4 della legge
regionale  12 agosto 1999, n. 15 (Modifiche e abrogazioni legislative
per   la  realizzazione  dei  progetti  del  programma  regionale  di
sviluppo),  ai  sensi  della  legge  regionale 17 febbraio 1986, n. 5
(Disciplina  per  l'autorizzazione  e  la vigilanza sulle istituzioni
sanitarie  di carattere privato che svolgono attivita' ambulatoriale,
nonche' per il trasporto di infermi) e successive modificazioni.
    I   locali,  gli  archivi,  le  apparecchiature  e  tutto  quanto
necessario   per   il   corretto  svolgimento  dell'attivita'  devono
soddisfare  le norme vigenti in materia di igiene e sanita' pubblica,
prevenzione   antincendi,   antinfortunistica  igiene  del  lavoro  e
sicurezza dei luoghi di lavoro.
    Deve  essere  altresi'  garantito  il rispetto delle normative in
tema  di  rifiuti sanitari speciali e pericolosi ed essere assicurata
la  dotazione  di  idonei sistemi di raccolta, di allontanamento e di
smaltimento dei rifiuti.
    La  struttura  non  deve  essere collocata su mezzi mobili e deve
dispone dei locali e delle attrezzature sotto indicati.
    L'edificio   destinato   all'attivita'   deve   essere  conforme,
relativamente  ai  requisiti  necessari  in materia di superamento di
barriere   architettoniche,   alla   legge   9 gennaio  1989,  n.  13
(Disposizioni  per  favorire  il  superamento  e l'eliminazione delle
barriere architettoniche negli edifici privati).
    Inoltre  i  centri  di  medicina  dello sport accreditati possono
stipulare apposite convenzioni con le strutture universitarie o IRCCS
per  l'esecuzione  delle  valutazioni  funzionali,  fisiologiche, per
l'attivita' didattica e di aggiornamento.
    Sono in vigore tassativamente per le figure di medico dello sport
e  cardiologo  i  regimi  di incompatibilita' del personale sanitario
previsti dalla legislazione vigente.
    Il  direttore  sanitario  della  struttura  dovra'  provvedere  a
verificare, al momento della presa in carico e per tutta la durata di
questo,  lo stato giuridico ed il rapporto di lavoro per ogni singolo
specialista  e  quindi  autocertificare  l'assenza  di  situazioni di
incompatibilita' relative alle figure professionali impiegate.
    In  deroga  e'  possibile  effettuare  convenzioni con le Aziende
sanitarie  locali,  con  le  Aziende  ospedaliere,  con  le strutture
universitarie  e  gli IRCCS per le figure professionali riferite agli
specialisti    in   neurologia,   otorinolaringoiatria,   oculistica,
ortopedia, fisiatria, dietologia e medicina legale.
    Il  direttore  sanitario della struttura deve altresi' provvedere
aI  rispetto  dei  tempi delle visite e del monte ore di ogni singolo
specialista  in  medicina dello sport, che comunque non potra' essere
superiore  a  quanto previsto dai valori corrispondenti all'attivita'
espletata dagli specialisti ambulatoriali.
    Il  direttore  sanitario  della  struttura  dovra'  assicurare la
trasmissione  mensile  dei  flussi  informativi  secondo le direttive
regionali   vigenti  sia  per  quanto  concerne  l'attivita'  clinica
certificativa che amministrativa.
    La   struttura   deve   garantire  la  possibilita'  di  corretta
compilazione  del libretto sanitario e sportivo, anche sotto forma di
supporto  adeguato  per  la  conservazione  da parte dell'utente e la
trasmissione  dei  dati  e delle immagini relative alle visite e agli
esami strumentali.
    Il   direttore   sanitario   deve  assicurare  che  la  struttura
richiedente l'accreditamento non abbia in corso accreditamenti con il
SSR per lo svolgimento di altre attivita' sanitarie.
    Il  responsabile  e/o  direttore sanitario della struttura dovra'
provvedere   all'aggiornamento   obbligatorio  degli  specialisti  in
medicina   dello   sport  e  in  cardiologia  con  l'acquisizione  di
certificati  di  frequenza a corsi predisposti dagli enti individuati
dalla Regione Lombardia.
    Dovranno  essere  garantite tutte le tipologie di visita previste
dal  decreto  del  Ministro della sanita' del 18 febbraio 1982 (Norme
per  la  tutela  sanitaria  dell'attivita' sportiva agonistica) e dal
decreto  del  Ministro della sanita' del 4 marzo 1993 (Determinazione
dei   protocolli  per  la  concessione  dell'idoneita'  alla  pratica
sportiva   agonistica   alle   persone   handicappate)  e  successive
modifiche.
    A) Locali minimi e caratteristiche:
      1) un locale di attesa adeguato;
      2)  uno spazio per le attivita' amministrative e per l'archivio
delle schede cliniche degli utenti;
      3) un locale per la direzione sanitaria;
      4)  due  locali  per  visite  mediche di cui uno puo' essere in
comune  con  quello destinato alla direzione sanitaria dotati di area
separata ad uso spogliatoio;
      5)  appositi  spazi per le attivita' diagnostiche e strumentali
per  collocarvi la strumentazione specifica prevista dal comma B) del
presente allegato;
      6) distinti servizi igienici per il personale e gli utenti;
      7) apertura quotidiana per un minimo di 25 ore settimanali.
    B) Dotazione strumentale minima:
      1) elettrocardiografo con monitor;
      2) ecocardiografo color doppler (facoltativo);
      3) cicloergometro dotato di freno elettromagnetico;
      4) ergometro a manovella;
      5) elettrocardiogramma dinamico;
      6) spirografo con indicazione dei flussi;
      7) defibrillatore;
      8)     carrello     ed     attrezzatura     per    rianimazione
cardio-respiratoria;
      9) metronomo;
      10) bilancia;
      11) statimetro;
      12) scalino graduabile in altezza (cm. 30-40-50);
      13) ottotipo luminoso;
      14) tavole di Ishihara;
      15) pallone Ambu;
      16) strumentario per esame urine;
      17) audiometro ed impedenziometro;
      18) oftalmoscopio;
      19) otoscopio;
      20) la normale attrezzatura per ambulatorio medico;
      21) diafanoscopio;
      22) podoscopio;
      23) metro flessibile;
      24) filo a piombo;
      25) goniometro;
      26) tavolette di rialzo (5, 10,15, 20, 30 millimetri);
      27) martelletto.
    C) Personale minimo
    1.  La  struttura  deve  essere  diretta  da  uno  specialista in
medicina   dello   sport  con  specificati  l'orario  di  presenza  e
l'indicazione  delle ore settimanali per i giorni o orari chiaramente
indicati ed autocertflicati dal direttore sanitario della struttura e
depositati   presso   l'Azienda   sanitaria   locale  competente  per
territorio.
    2.  Indicazione  dei  nominativi  degli specialisti consulenti in
cardiologia,    otorinolaringoiatria,   neurologia,   oculistica   ed
ortopedia  e  fisiatria, nonche' indicazioni del servizio di medicina
legale  di  riferimento.  La  presenza  degli specialisti cardiologo,
neurologo,  ORL,  oculista  ed  ortopedico  costituiscono  condizione
indispensabile per l'accreditamento. Costituisce titolo preferenziale
la  presenza  di  specialisti  in  fisiatria,  dietologia  e medicina
legale,   con   indicazione  dell'orario  di  presenza  e  delle  ore
settimanali  chiaramente  indicati  ed  autocertificati dal direttore
sanitario  della  struttura  e  depositati presso l'Azienda sanitaria
locale competente per territorio.
    3.  Indicazione  dei  nominativi  del  personale  infermieristico
professionale  di  supporto aI medico per l'esecuzione delle prove da
sforzo.  Indicazione  dell'orario di presenza e delle ore settimanali
per  giorni  chiaramente indicati ed autocertificati dal titolare e/o
direttore  sanitario  della  struttura  e depositati presso l'Azienda
sanitaria  locale  competente  per  territorio,  come  da decreto del
Presidente della Repubblica n. 37/1997.".
      b) "Allegato B"
    Requisiti  minimi  per  la  concessione  dell'autorizzazione agli
studi  medici  privati  di medicina dello sport da parte dell'Azienda
sanitaria locale ai sensi della legge regionale 12 agosto 1999, n. 15
(Modifiche   e  abrogazioni  legislative  per  la  realizzazione  dei
progetti del programma regionale di sviluppo).
    I requisiti minimi sono i seguenti:
      Possesso all'interno dello studio della dotazione strumentale e
dei  requisiti  minimi necessari alla certificazione medico sportiva,
di   cui   al  decreto  ministeriale  18 febbraio  1982,  cosi'  come
specificato:
        1)    lettino    per   visita   in   materiale   idoneo   per
elettrocardiografia;
        2) bilancia pesa persone con stativo (superiore cm. 200);
        3)  strumentario clinico: fonendoscopio, misuratore pressione
arteriosa,   martelletto   per   riflessi,  abbassa  lingua  monouso,
lampadina a pila o a batteria ricaricabile, nastro centimetro;
        4)  elettrocardiografo  ad  almeno  tre  canali  con relativo
carrello;
        5)  gradino  per  effettuazione di indice rapido di idoneita'
(IRI) ad altezza variabile (cm. 30/40/50);
        6) spirometro a registrazione su carta con boccagli monouso;
        7) ottotipo luminoso;
        8) tavole di Ishihara;
        9) pallone di Ambu;
        10) attrezzatura idonea per esame urine;
        11)   dichiarazione   scritta   del   titolare  dello  studio
specialista  in  medicina dello sport indicante all'Azienda sanitaria
locale  competente  per territorio, i giorni e le ore in cui esercita
in   modo   esclusivo   l'attivita'   di   certificazione   ai   fini
dell'idoneita'  sportiva  agonistica  di  cui  al decreto ministriale
18 febbraio 1982;
        12)  comunicazione  dell'elenco  degli  specialisti  operanti
tramite  convenzione  con  il titolare dello studio medico e relativo
impegno orario, nonche' dichiarazione di assenza di incompatibilita';
        13)  utilizzo  esclusivo di modulistica fornita dalle Aziende
sanitarie  locali  su  modello  della  Regione  Lombardia (con numero
seriale per ogni modulo certificato);
        14)  obbligo  di  archivio  di 5 anni delle cartelle cliniche
secondo legge;
        15)  dichiarazione  di  titolarita' dello studio da parte del
medico specialista in medicina dello sport;
        16)   obbligo   della   contemporaneita'   della   visita   e
dell'indagine  strumentale  all'interno  dello  studio  senza  alcuna
richiesta che comporti oneri per il SSN;
        17)  potranno  essere  refertate  le visite di cui al decreto
ministenale  del  28 febbraio  1983  "Norme  per  la tutela sanitaria
dell'attivita'  sportiva  non  agonistica"  (certificato  di stato di
buona  salute)  e le visite di idoneita' sportiva agonistica relative
agli  sport  rientranti  nella tipologia di accertamento "B1" (visita
standard) del decreto ministeriale 18 febbraio 1982".