Art. 4. Disposizioni finali, autorizzazioni e monitoraggio 1. La giunta regionale, su proposta della direzione generale competente, approva, d'intesa con la commissione consiliare competente, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le "Linee guida regionali sulla medicina dello sport e lotta al doping" e le "Linee guida regionali per il funzionamento dei servizi di medicina dello sport delle Aziende sanitarie locali". 2. Ogni Azienda sanitaria locale e' tenuta a costituire, qualora non sia esistente, il Servizio di medicina dello sport previsto dall'art. 2, primo comma, della legge regionale n. 66/1981, cosi' come sostituito dall'art. 1, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. 3. L'autorizzazione degli studi medici privati di medicina dello sport di cui all'art. 6, terzo comma, primo alinea, della legge regionale n. 66/1981, cosi' come sostituito dall'art. 2, deve essere rilasciata dall'Azienda sanitaria locale entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta presentata dal titolare dello studio. 4. Al fine di assicurare il monitoraggio dell'attivita' clinica certificativa svolta dagli studi medici privati di medicina sportiva indicati nel comma 3, i titolari degli studi devono comunicare mensilmente al Servizio di medicina dello sport della ASL competente i flussi informativi secondo le direttive regionali vigenti, sia per quanto concerne l'attivita' clinica certificativa che l'attivita' amministrativa. La presente legge regionale e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia. Milano, 21 febbraio 2000 FORMIGONI