Art. 4.
         Disposizioni finali, autorizzazioni e monitoraggio
    1.  La  giunta  regionale,  su  proposta della direzione generale
competente,   approva,   d'intesa   con   la  commissione  consiliare
competente,  entro  60  giorni  dall'entrata in vigore della presente
legge,  le  "Linee guida regionali sulla medicina dello sport e lotta
al  doping"  e  le  "Linee  guida  regionali per il funzionamento dei
servizi di medicina dello sport delle Aziende sanitarie locali".
    2.  Ogni Azienda sanitaria locale e' tenuta a costituire, qualora
non  sia  esistente,  il  Servizio  di  medicina dello sport previsto
dall'art. 2,  primo  comma,  della  legge regionale n. 66/1981, cosi'
come  sostituito  dall'art. 1, entro 90 giorni dall'entrata in vigore
della presente legge.
    3.  L'autorizzazione degli studi medici privati di medicina dello
sport  di  cui  all'art. 6,  terzo  comma,  primo alinea, della legge
regionale  n. 66/1981, cosi' come sostituito dall'art. 2, deve essere
rilasciata   dall'Azienda   sanitaria  locale  entro  30  giorni  dal
ricevimento della richiesta presentata dal titolare dello studio.
    4.  Al  fine di assicurare il monitoraggio dell'attivita' clinica
certificativa  svolta dagli studi medici privati di medicina sportiva
indicati  nel  comma  3,  i  titolari  degli  studi devono comunicare
mensilmente  al Servizio di medicina dello sport della ASL competente
i  flussi informativi secondo le direttive regionali vigenti, sia per
quanto  concerne  l'attivita'  clinica  certificativa che l'attivita'
amministrativa.
    La   presente   legge  regionale  e'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.
      Milano, 21 febbraio 2000
                              FORMIGONI