(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 9 del 1o marzo 2000) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA POSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La Regione Piemonte, in conformita' delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali, promuove la salvaguardia delle zone collinari marginali con particolare attenzione all'ambiente naturale, alla valorizzazione delle risorse umane e delle attivita' economiche, alla tutela, al recupero e alla valorizzazione delle tradizioni storiche, culturali e religiose. 2. Per il perseguimento delle finalita' di cui al comma 1, la Regione Piemonte promuove, con gli interventi previsti dalla presente legge: a) la tutela e lo sviluppo integrato del patrimonio umano, culturale ed ambientale; b) il superamento degli squilibri economici e sociali esistenti; c) la valorizzazione del territorio e dell'economia con il recupero ed il potenziamento di attivita' economiche specifiche; d) la qualificazione dei servizi pubblici locali; e) la riduzione dell'esodo della popolazione cosi' da realizzare anche un' efficace politica di difesa del suolo.