(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della
              Regione Piemonte n. 9 del 1o marzo 2000)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
            IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA POSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
                         la seguente legge:
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
    1. La Regione Piemonte, in conformita' delle vigenti disposizioni
comunitarie   e   nazionali,  promuove  la  salvaguardia  delle  zone
collinari marginali con particolare attenzione all'ambiente naturale,
alla valorizzazione delle risorse umane e delle attivita' economiche,
alla  tutela,  al  recupero  e  alla  valorizzazione delle tradizioni
storiche, culturali e religiose.
    2.  Per  il  perseguimento  delle finalita' di cui al comma 1, la
Regione Piemonte promuove, con gli interventi previsti dalla presente
legge:
      a) la  tutela  e  lo  sviluppo  integrato del patrimonio umano,
culturale ed ambientale;
      b) il   superamento   degli   squilibri   economici  e  sociali
esistenti;
      c) la  valorizzazione  del  territorio  e  dell'economia con il
recupero ed il potenziamento di attivita' economiche specifiche;
      d) la qualificazione dei servizi pubblici locali;
      e) la   riduzione   dell'esodo   della   popolazione  cosi'  da
realizzare anche un' efficace politica di difesa del suolo.