Art. 10.
              Piccole opere di manutenzione ambientale
    1. Le comunita' collinari possono concedere contributi fino ad un
massimo   del   settantacinque   per   cento   dell'importo  ritenuto
ammissibile  per piccole opere di manutenzione ambientale concernenti
le  proprieta'  agro-silvo-pastorali  nel  rispetto  della  normativa
comunitaria.
    2.  Possono  beneficiare  del  contributo  imprenditori  agricoli
singoli od associati, anche non a titolo principale.
    3.  La  giunta  regionale,  sentita la competente Commissione del
consiglio  regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore
della  presente  legge,  definisce i criteri e gli ambiti applicativi
del presente articolo.