Art. 10. Piccole opere di manutenzione ambientale 1. Le comunita' collinari possono concedere contributi fino ad un massimo del settantacinque per cento dell'importo ritenuto ammissibile per piccole opere di manutenzione ambientale concernenti le proprieta' agro-silvo-pastorali nel rispetto della normativa comunitaria. 2. Possono beneficiare del contributo imprenditori agricoli singoli od associati, anche non a titolo principale. 3. La giunta regionale, sentita la competente Commissione del consiglio regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri e gli ambiti applicativi del presente articolo.